Sentenza 165/1994 (ECLI:IT:COST:1994:165)
Massima numero 20560
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  14/04/1994;  Decisione del  14/04/1994
Deposito del 28/04/1994; Pubblicazione in G. U. 04/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20559


Titolo
SENT. 165/94 B. AGRICOLTURA E FORESTE - PIANO FORESTALE NAZIONALE - ATTUAZIONE - OBBLIGO PER I COMUNI DI RESIDENZA DI PORRE A DIMORA UN ALBERO PER OGNI NEONATO - FINANZIAMENTI STATALI - FISSAZIONE, CON DELIBERA DEL C.I.P.E., DELLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI PER L'ANNO 1993 - ESCLUSIONE DELLE PROVINCE AUTONOME - IMPUGNAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER VIOLAZIONE DELLA PROPRIA SFERA DI COMPETENZA IN MATERIA FORESTALE - RICONOSCIUTA INAPPLICABILITA', NEL CASO, DELLA NORMA DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, SU CUI IL PROVVEDIMENTO DENUNCIATO SI FONDA - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA CENSURATA DELIBERA.

Testo
Il divieto, posto dall'art. 4, terzo comma, delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, alle amministrazioni statali, autonome e agli enti dipendenti dallo Stato, di disporre spese e concedere finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito regionale o provinciale, non e' volto certamente a precludere il finanziamento di attivita' amministrative dell'ente locale, specialmente quando esse siano imposte dalla legge statale insieme con lo stanziamento dei fondi necessari. La prevista preclusione, infatti, e' finalizzata a destinare i finanziamenti esclusivamente a chi ha il compito di gestirli, evitando - come precisato dalla Corte - future erogazioni dirette nelle materie di competenza propria delle Province e va ricollegata, con le altre norme che confermano a livello statutario la competenza provinciale a gestire i fondi assegnati dalle leggi statali - artt. 5, l. n. 386 del 1989 e 12, d.lgs. n. 268 del 1992 - al sistema complessivo della finanza derivata, improntata al principio della garanzia di autonomia amministrativa, gia' introdotto con l'art. 126, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977. Percio' nella delibera del C.I.P.E. in data 13 luglio 1993 - oggetto del conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Trento, e concernente il riparto tra le regioni dei fondi recati, per il 1993, per l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, relativa all'obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato - e' errato il richiamo al predetto art. 4, terzo comma, espresso in preambolo per giustificare la contestata esclusione, dal riparto dei fondi, delle Province autonome. Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al C.I.P.E., disporre, nei confronti della Provincia di Trento, tale esclusione, con conseguente annullamento della su indicata delibera. - V. S. nn. 382/1992, 366/1992, 123/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4    co. 3