Sentenza 166/1994 (ECLI:IT:COST:1994:166)
Massima numero 20537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
14/04/1994; Decisione del
14/04/1994
Deposito del 28/04/1994; Pubblicazione in G. U. 04/05/1994
Massime associate alla pronuncia:
20538
Titolo
SENT. 166/94 A. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA - SOSPENSIONE PER TRENTASEI MESI, TRANNE CASI ECCEZIONALI ("DOCUMENTATE NECESSITA' ABITATIVE DEL LOCATORE" ED ALTRI), DELL'ESECUZIONE DEI TITOLI DI RILASCIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 166/94 A. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA - SOSPENSIONE PER TRENTASEI MESI, TRANNE CASI ECCEZIONALI ("DOCUMENTATE NECESSITA' ABITATIVE DEL LOCATORE" ED ALTRI), DELL'ESECUZIONE DEI TITOLI DI RILASCIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'accordare, nell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, una speciale tutela ai centri storici di Venezia e Chioggia, prevedendo una sospensione dell'esecuzione dei titoli di rilascio degli immobili ad uso abitativo, per tre anni, e' scelta priva d'irrazionalita', poiche' il legislatore, privilegiando la popolazione residente in zone soggette e degrado edilizio, e tuttavia di grande pregio artistico, si e' proposto di diluire nel tempo l'abbandono degli immobili onde evitare l'impoverimento culturale e la perdita delle caratteristiche tradizionali di tali zone. La 'ratio legis' rinvenibile nella specificita' di tale situazione, esclude quindi l'asserito 'vulnus' all'art. 42 Cost., data anche l'eccezionalita' e la temporaneita' dell'intervento, che attua un bilanciamento tra la tutela della proprieta' e quella dei valori del patrimonio artistico,e tra gli interessi dei conduttori e quelli dei locatari, per i quali sono fatti salvi i "casi di documentate necessita' per abitazione propria, del coniuge, dei genitori e dei figli" (oltre a quelli di cui all'art. 4, comma primo, del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551). E poiche' la contestata limitazione dell'azione esecutiva, in quanto strumentale a tale bilanciamento e semplice riflesso della volonta' legislativa, incide sul piano sostanziale degli interessi, e' da escludersi che essa possa risolversi nella anche denunciata violazione dell'art. 24 Cost., che concerne il diritto alla tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 42 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge 8 novembre 1991, n. 360, 'in parte qua'). red.: E.M. rev.: S.P.
L'accordare, nell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, una speciale tutela ai centri storici di Venezia e Chioggia, prevedendo una sospensione dell'esecuzione dei titoli di rilascio degli immobili ad uso abitativo, per tre anni, e' scelta priva d'irrazionalita', poiche' il legislatore, privilegiando la popolazione residente in zone soggette e degrado edilizio, e tuttavia di grande pregio artistico, si e' proposto di diluire nel tempo l'abbandono degli immobili onde evitare l'impoverimento culturale e la perdita delle caratteristiche tradizionali di tali zone. La 'ratio legis' rinvenibile nella specificita' di tale situazione, esclude quindi l'asserito 'vulnus' all'art. 42 Cost., data anche l'eccezionalita' e la temporaneita' dell'intervento, che attua un bilanciamento tra la tutela della proprieta' e quella dei valori del patrimonio artistico,e tra gli interessi dei conduttori e quelli dei locatari, per i quali sono fatti salvi i "casi di documentate necessita' per abitazione propria, del coniuge, dei genitori e dei figli" (oltre a quelli di cui all'art. 4, comma primo, del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551). E poiche' la contestata limitazione dell'azione esecutiva, in quanto strumentale a tale bilanciamento e semplice riflesso della volonta' legislativa, incide sul piano sostanziale degli interessi, e' da escludersi che essa possa risolversi nella anche denunciata violazione dell'art. 24 Cost., che concerne il diritto alla tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 42 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge 8 novembre 1991, n. 360, 'in parte qua'). red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte