Sentenza 168/1994 (ECLI:IT:COST:1994:168)
Massima numero 20539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  27/04/1994;  Decisione del  27/04/1994
Deposito del 28/04/1994; Pubblicazione in G. U. 04/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20540  20541  20542  20543


Titolo
SENT. 168/94 A. PENA - APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO NEI CONFRONTI DEI MINORENNI - ASSERITO OMESSO ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO ALLE NORME PATTIZIE DI DIRITTO INTERNAZIONALE VIGENTE - GENERICITA' DEI RIFERIMENTI E INESATTEZZA DELLA PREMESSA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In tema di determinazione delle pene nei confronti di minorenni, con particolare riferimento a quella dell'ergastolo, tenuto conto della estrema diversita' delle discipline che regolano il regime delle pene piu' gravi nei vari Paesi, anche nel variegato panorama delle legislazioni degli Stati piu' affini a quella del nostro Paese, non e' possibile rinvenire un principio generale o una consuetudine in materia, non risultando - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - l'esistenza di una di quelle "norme generalmente riconosciute" cui fa riferimento l'art. 10, primo comma, Cost.. Nella "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" della Societa' delle Nazioni del 1924, nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (ONU, New York, 20 novembre 1959), nelle "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile" (ONU, New York, 29 novembre 1985, c.d. Regole di Pechino), nella Convenzione di New York "sui diritti del fanciullo" del 20 novembre 1989 - ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 - sono contenute in materia enunciazioni la cui attuazione e' affidata alla legislazione degli Stati che vi hanno aderito e che trovano nel nostro ordinamento il maggior punto di emersione nell'art. 31 Cost. La questione di legittimita' costituzionale della previsione dell'applicabilita' della pena dell'ergastolo nei confronti del minorenne, sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., non puo' quindi essere presa in considerazione per l'inesattezza, oltre che per la genericita', dell'assunto della non conformita' della normativa denunciata "a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen.). - Cfr. S. nn. 153/1987, 96/1982, 188/1980, 48/1979, 69/1976, 104/1969, 48/1967, 135/1963, 32/1960. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10  co. 1

Altri parametri e norme interposte