Sentenza 168/1994 (ECLI:IT:COST:1994:168)
Massima numero 20540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 28/04/1994; Pubblicazione in G. U. 04/05/1994
Titolo
SENT. 168/94 B. PENA - ERGASTOLO - ASSERITO CONTRASTO CON IL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANTENIMENTO O MENO DELL'ERGASTOLO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
SENT. 168/94 B. PENA - ERGASTOLO - ASSERITO CONTRASTO CON IL FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANTENIMENTO O MENO DELL'ERGASTOLO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
Testo
Come gia' osservato dalla Corte, il precetto costituzionale costituito dal fine rieducativo della pena e' stato soddisfatto dal legislatore anche con riferimento all'ergastolo, avuto riguardo al momento dinamico dell'applicazione della pena medesima, poiche' sono stati introdotti dei correttivi (quali l'istituto della liberazione condizionale e, per i minori, l'esclusione dalle nuove e piu' rigorose previsioni limitatrici della fruibilita' dei benefici stabiliti dall'ordinamento penitenziario e l'applicabilita' della liberazione condizionale senza i limiti minimi di espiazione di pena previsti in generale) che finiscono con l'incidere sulla natura stessa della pena suddetta, ormai priva del carattere della perpetuita', diversamente da come concepita alle sue origini dal codice penale del 1930. Una volta soddisfatto con detti correttivi il precetto costituzionale che assegna alla pena la funzione rieducativa, diviene esclusivo compito del legislatore il valutare, nelle scelte di politica criminale, se conservare o meno l'ergastolo tra le sanzioni punitive astrattamente previste. - Cfr. S. n. 264/1974, ed inoltre S. nn. 306/1993, 282/1989, 107/1980, 179/1973, 12/1966. red.: F.S. rev.: S.P.
Come gia' osservato dalla Corte, il precetto costituzionale costituito dal fine rieducativo della pena e' stato soddisfatto dal legislatore anche con riferimento all'ergastolo, avuto riguardo al momento dinamico dell'applicazione della pena medesima, poiche' sono stati introdotti dei correttivi (quali l'istituto della liberazione condizionale e, per i minori, l'esclusione dalle nuove e piu' rigorose previsioni limitatrici della fruibilita' dei benefici stabiliti dall'ordinamento penitenziario e l'applicabilita' della liberazione condizionale senza i limiti minimi di espiazione di pena previsti in generale) che finiscono con l'incidere sulla natura stessa della pena suddetta, ormai priva del carattere della perpetuita', diversamente da come concepita alle sue origini dal codice penale del 1930. Una volta soddisfatto con detti correttivi il precetto costituzionale che assegna alla pena la funzione rieducativa, diviene esclusivo compito del legislatore il valutare, nelle scelte di politica criminale, se conservare o meno l'ergastolo tra le sanzioni punitive astrattamente previste. - Cfr. S. n. 264/1974, ed inoltre S. nn. 306/1993, 282/1989, 107/1980, 179/1973, 12/1966. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte