Sentenza 168/1994 (ECLI:IT:COST:1994:168)
Massima numero 20541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 28/04/1994; Pubblicazione in G. U. 04/05/1994
Titolo
SENT. 168/94 C. PENA - APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO AI MINORENNI - VIOLAZIONE DEL PRECETTO CHE IMPONE UNA INCISIVA DIVERSIFICAZIONE, RISPETTO AL SISTEMA PUNITIVO GENERALE, DEL TRATTAMENTO PENALISTICO DEI MINORENNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 168/94 C. PENA - APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO AI MINORENNI - VIOLAZIONE DEL PRECETTO CHE IMPONE UNA INCISIVA DIVERSIFICAZIONE, RISPETTO AL SISTEMA PUNITIVO GENERALE, DEL TRATTAMENTO PENALISTICO DEI MINORENNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Dall'art. 31 Cost., che prevede una speciale protezione per l'infanzia e la gioventu' e favorisce gli istituti necessari a tale scopo, deriva l'incompatibilita' della previsione dell'ergastolo per gli infradiciottenni, perche' accomuna, per tale particolare istituto, di indubbia gravita', nel medesimo contesto punitivo tutti i soggetti, senza tener conto della particolare condizione minorile, che esige - come gia' sottolineato dalla Corte - "di diversificare il piu' possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale". In effetti la funzione rieducativa della pena (data la particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio all'art. 31 Cost., ai problemi educativi dei giovani) per i soggetti minori di eta', e' da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente, per cui se alcuni correttivi normativamente previsti in sede di applicazione concreta della pena sono sufficienti ad escludere il contrasto della previsione, in generale, della pena dell'ergastolo con l'art. 27, terzo comma, Cost. in se' considerato, detti correttivi e la caratterizzazione della pena che ne consegue si rivelano inadeguati una volta che si abbia riguardo alla prospettiva della spiccata protezione del minore quale espressa nell'art. 31, secondo comma, Cost., principio la cui compresenza nell'ambito dei precetti costituzionali impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perche' applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identita', una connotazione educativa piu' che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale. Per contrasto con l'art. 31, secondo comma - in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. - va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen., nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. - Cfr., oltre a S. n. 140/1993, S. n. 125/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Dall'art. 31 Cost., che prevede una speciale protezione per l'infanzia e la gioventu' e favorisce gli istituti necessari a tale scopo, deriva l'incompatibilita' della previsione dell'ergastolo per gli infradiciottenni, perche' accomuna, per tale particolare istituto, di indubbia gravita', nel medesimo contesto punitivo tutti i soggetti, senza tener conto della particolare condizione minorile, che esige - come gia' sottolineato dalla Corte - "di diversificare il piu' possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale". In effetti la funzione rieducativa della pena (data la particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio all'art. 31 Cost., ai problemi educativi dei giovani) per i soggetti minori di eta', e' da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente, per cui se alcuni correttivi normativamente previsti in sede di applicazione concreta della pena sono sufficienti ad escludere il contrasto della previsione, in generale, della pena dell'ergastolo con l'art. 27, terzo comma, Cost. in se' considerato, detti correttivi e la caratterizzazione della pena che ne consegue si rivelano inadeguati una volta che si abbia riguardo alla prospettiva della spiccata protezione del minore quale espressa nell'art. 31, secondo comma, Cost., principio la cui compresenza nell'ambito dei precetti costituzionali impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perche' applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identita', una connotazione educativa piu' che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale. Per contrasto con l'art. 31, secondo comma - in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. - va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen., nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. - Cfr., oltre a S. n. 140/1993, S. n. 125/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte