Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Rendiconto di gestione - Strumento di accountability nei confronti degli elettori - Necessaria trasparenza e continuità dei bilanci (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle norme della Regione Basilicata relative alle modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019 tramite modulazione negli esercizi dal 2020 al 2024, nonché tramite piano di rientro articolato sugli esercizi 2019-2022). (Classif. 036010).
Il rendiconto di gestione costituisce un adempimento essenziale nel processo di accountability nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi e, al fine di evidenziare la responsabilità degli amministratori nell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è auspicabile l'introduzione di un documento - già previsto per gli enti locali dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 - che garantisca la rappresentazione trasparente delle risultanze della gestione al termine di ogni legislatura regionale, soprattutto con riguardo alla parte infrannuale dell'esercizio non ancora rendicontata. Il principio generale di continuità dei bilanci e degli esercizi finanziari richiede infatti il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale e, ai fini di un corretto sviluppo di una contabilità di mandato, la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale. (Precedenti: S. 250/2020; S. 49/2018 - mass. 39975; S. 274/2017 - mass. 41122).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 4 e l'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019 tramite modulazione negli esercizi dal 2020 al 2024. La legge regionale impugnata ha distribuito la componente di disavanzo originata nel 2018 fino all'esercizio 2024, anziché recuperarla per intero nell'esercizio in corso di gestione, ossia quello 2020. L'estensione del percorso di ripiano anche negli esercizi 2023 e 2024, oltre il triennio del bilancio di previsione 2020-2022, contrasta con la norma interposta dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, espressione dell'esigenza di armonizzare i bilanci pubblici quanto allo specifico profilo della disciplina del disavanzo di amministrazione e della uniformità dei tempi del suo ripiano. La Regione, inoltre, non ha approvato il necessario e contestuale piano di rientro da tale disavanzo, avente la funzione sostanziale di individuare i provvedimenti necessari all'effettiva attuazione del recupero del disavanzo. Sono stati altresì dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 1 e l'Allegato 1.3 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2021, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 tramite un piano di rientro articolato sugli esercizi 2019-2022. La legge regionale impugnata dal Governo ha distribuito la componente di disavanzo originata nel 2018 fino all'esercizio 2022, anziché recuperarla per l'intero importo nell'esercizio in corso di gestione, nella specie quello 2021). (Precedenti: S. 235/2021; S. 18/2019).