Sentenza 168/1994 (ECLI:IT:COST:1994:168)
Massima numero 20542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 28/04/1994; Pubblicazione in G. U. 04/05/1994
Titolo
SENT. 168/94 D. PENA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE ETEROGENEE, IVI COMPRESA LA DIMINUENTE DELLA MINORE ETA' - POSSIBILITA' DI IRROGAZIONE DELL'ERGASTOLO AL MINORENNE - DISPOSIZIONE CON EFFETTI ANALOGHI A QUELLI DI NORMA (APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO AI MINORI IMPUTABILI) DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 168/94 D. PENA - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE ETEROGENEE, IVI COMPRESA LA DIMINUENTE DELLA MINORE ETA' - POSSIBILITA' DI IRROGAZIONE DELL'ERGASTOLO AL MINORENNE - DISPOSIZIONE CON EFFETTI ANALOGHI A QUELLI DI NORMA (APPLICABILITA' DELL'ERGASTOLO AI MINORI IMPUTABILI) DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Una volta dichiarata la illegittimita' delle disposizioni (artt. 17 e 22 cod. pen.), che non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile, per le medesime ragioni, considerato che il giudizio di prevalenza o di equivalenza fra le circostanze concerne anche quelle inerenti alla persona del colpevole, tra le quali la giurisprudenza ha sempre compreso la diminuente della minore eta', con la conseguenza che in caso di circostanze eterogenee vi e' la possibilita' dell'applicazione della pena dell'ergastolo anche per il minore, va conseguentemente riconosciuto incostituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonche' nella parte in cui prevede che nei confronti del minore siano applicabili le disposizioni del primo e terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale e' prevista la pena dell'ergastolo. red.: F.S. rev.: S.P.
Una volta dichiarata la illegittimita' delle disposizioni (artt. 17 e 22 cod. pen.), che non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile, per le medesime ragioni, considerato che il giudizio di prevalenza o di equivalenza fra le circostanze concerne anche quelle inerenti alla persona del colpevole, tra le quali la giurisprudenza ha sempre compreso la diminuente della minore eta', con la conseguenza che in caso di circostanze eterogenee vi e' la possibilita' dell'applicazione della pena dell'ergastolo anche per il minore, va conseguentemente riconosciuto incostituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonche' nella parte in cui prevede che nei confronti del minore siano applicabili le disposizioni del primo e terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale e' prevista la pena dell'ergastolo. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27