Sentenza 169/1994 (ECLI:IT:COST:1994:169)
Massima numero 20648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 169/94 C. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSIVISMO EDILIZIO "PER NECESSITA'" - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE SULLE OPERE ABUSIVE AL RESPONSABILE DELL'ABUSO - CONDIZIONI - AVVENUTA ULTIMAZIONE DEL MANUFATTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 1993, ANZICHE' ENTRO IL 23 MARZO 1992 (DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE RELATIVA AL BENEFICIO) - IRRAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 169/94 C. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSIVISMO EDILIZIO "PER NECESSITA'" - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE SULLE OPERE ABUSIVE AL RESPONSABILE DELL'ABUSO - CONDIZIONI - AVVENUTA ULTIMAZIONE DEL MANUFATTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 1993, ANZICHE' ENTRO IL 23 MARZO 1992 (DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE RELATIVA AL BENEFICIO) - IRRAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 4, comma terzo, lett. b), della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993 - indicando, come termine di ultimazione delle opere abusive per le quali puo' essere concesso il diritto di abitazione ai responsabili di abusi edilizi "per necessita'", una data (30 settembre 1993) successiva a quella (23 marzo 1992) in cui era stata presentata la proposta di legge che introduce il beneficio - si risolve in un arbitrario incentivo all'abusivismo, giacche' irrazionalmente finisce col "premiare" coloro che abbiano realizzato l'abusivo manufatto proprio confidando nell'approvazione della proposta ormai nota. Detta norma e' percio' costituzionalmente illegittima nella parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 4, comma terzo, lett. b), della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993 - indicando, come termine di ultimazione delle opere abusive per le quali puo' essere concesso il diritto di abitazione ai responsabili di abusi edilizi "per necessita'", una data (30 settembre 1993) successiva a quella (23 marzo 1992) in cui era stata presentata la proposta di legge che introduce il beneficio - si risolve in un arbitrario incentivo all'abusivismo, giacche' irrazionalmente finisce col "premiare" coloro che abbiano realizzato l'abusivo manufatto proprio confidando nell'approvazione della proposta ormai nota. Detta norma e' percio' costituzionalmente illegittima nella parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge 28/02/1985
n. 47
art. 0