Sentenza 169/1994 (ECLI:IT:COST:1994:169)
Massima numero 20649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 169/94 D. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSIVISMO EDILIZIO "PER NECESSITA'" - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE SULLE OPERE ABUSIVE AL RESPONSABILE DELL'ABUSO - CONDIZIONI - PAGAMENTO DI UNA SEMPLICE INDENNITA', ANZICHE' DI UN CORRISPETTIVO ADEGUATO AL VALORE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 169/94 D. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSIVISMO EDILIZIO "PER NECESSITA'" - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE SULLE OPERE ABUSIVE AL RESPONSABILE DELL'ABUSO - CONDIZIONI - PAGAMENTO DI UNA SEMPLICE INDENNITA', ANZICHE' DI UN CORRISPETTIVO ADEGUATO AL VALORE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La concessione del diritto di abitazione nelle opere edilizie abusive - prevista, in favore di coloro che le abbiano realizzate "per necessita'", dall'art. 4 della L. Reg. Sicilia approvata il 14 ottobre 1993 - non puo' essere subordinata al pagamento di una semplice "indennita' ragguagliata agli oneri di urbanizzazione", ma deve avere un corrispettivo non irrisorio, adeguato al valore del diritto reale parziario che un proprietario costituisca, non a titolo gratuito, sul proprio bene; e cio' tanto piu', in considerazione del fatto che l'immobile abusivo rientra nel patrimonio indisponibile del Comune e che il diritto di abitazione puo' comprimere la proprieta' comunale per lunghissimo tempo. Pertanto, il comma terzo, lett. d), dell'art. 4 cit., va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97 Cost. - nella parte in cui non prevede il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del diritto di abitazione. red.: L.I. rev.: S.P.
La concessione del diritto di abitazione nelle opere edilizie abusive - prevista, in favore di coloro che le abbiano realizzate "per necessita'", dall'art. 4 della L. Reg. Sicilia approvata il 14 ottobre 1993 - non puo' essere subordinata al pagamento di una semplice "indennita' ragguagliata agli oneri di urbanizzazione", ma deve avere un corrispettivo non irrisorio, adeguato al valore del diritto reale parziario che un proprietario costituisca, non a titolo gratuito, sul proprio bene; e cio' tanto piu', in considerazione del fatto che l'immobile abusivo rientra nel patrimonio indisponibile del Comune e che il diritto di abitazione puo' comprimere la proprieta' comunale per lunghissimo tempo. Pertanto, il comma terzo, lett. d), dell'art. 4 cit., va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97 Cost. - nella parte in cui non prevede il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del diritto di abitazione. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge 28/02/1985
n. 47
art. 0