Sentenza 169/1994 (ECLI:IT:COST:1994:169)
Massima numero 20650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 169/94 E. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSIVISMO EDILIZIO "PER NECESSITA'" - DIRITTO DI ABITAZIONE SULLE OPERE ABUSIVE CONCESSO AL RESPONSABILE DELL'ABUSO - ESERCIZIO, DECADENZA E RECESSO - DELEGA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL POTERE DI FISSARE CONDIZIONI, MODALITA' ED OBBLIGHI, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE NORME DEL CODICE CIVILE - CONTRADDITTORIETA' E IRRAZIONALITA' DI TALE PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 169/94 E. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSIVISMO EDILIZIO "PER NECESSITA'" - DIRITTO DI ABITAZIONE SULLE OPERE ABUSIVE CONCESSO AL RESPONSABILE DELL'ABUSO - ESERCIZIO, DECADENZA E RECESSO - DELEGA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL POTERE DI FISSARE CONDIZIONI, MODALITA' ED OBBLIGHI, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE NORME DEL CODICE CIVILE - CONTRADDITTORIETA' E IRRAZIONALITA' DI TALE PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4, comma sesto, della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993 - il quale delega al Presidente della Regione il potere di fissare "condizioni, modalita' ed obblighi per l'esercizio, decadenza e recesso del diritto di abitazione" concesso ai responsabili di abusi edilizi "per necessita'", e al tempo stesso assoggetta tale potere ai limiti derivanti dalle norme del codice civile indicate nel comma secondo s.a. - e' palesemente incongruo e irrazionale, giacche' il richiamato secondo comma esclude l'assoggettamento del diritto di abitazione ad obblighi e condizioni ulteriori o diversi da quelli previsti dagli artt. 1022, 1023, 1024 e 1025 cod. civ., e perche' la previsione del "recesso" configurerebbe un modo di estinzione del diritto reale del tutto estraneo alla normativa codicistica, la quale verrebbe inammissibilmente modificata dal decreto delegato regionale. Pertanto, l'art. 4, comma sesto, cit., va dichiarato costituzionalmente illegittimo. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 4, comma sesto, della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993 - il quale delega al Presidente della Regione il potere di fissare "condizioni, modalita' ed obblighi per l'esercizio, decadenza e recesso del diritto di abitazione" concesso ai responsabili di abusi edilizi "per necessita'", e al tempo stesso assoggetta tale potere ai limiti derivanti dalle norme del codice civile indicate nel comma secondo s.a. - e' palesemente incongruo e irrazionale, giacche' il richiamato secondo comma esclude l'assoggettamento del diritto di abitazione ad obblighi e condizioni ulteriori o diversi da quelli previsti dagli artt. 1022, 1023, 1024 e 1025 cod. civ., e perche' la previsione del "recesso" configurerebbe un modo di estinzione del diritto reale del tutto estraneo alla normativa codicistica, la quale verrebbe inammissibilmente modificata dal decreto delegato regionale. Pertanto, l'art. 4, comma sesto, cit., va dichiarato costituzionalmente illegittimo. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge 28/02/1985
n. 47
art. 0