Sentenza 169/1994 (ECLI:IT:COST:1994:169)
Massima numero 20651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 169/94 F. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSIVISMO EDILIZIO "PER NECESSITA'" - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE SULLE OPERE ABUSIVE AL RESPONSABILE DELL'ABUSO - EFFETTI DELLA RELATIVA DOMANDA - SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CORSO PER LA REPRESSIONE DELL'ABUSO - DENUNCIATA INTERFERENZA IN MATERIA PENALE DA PARTE DEL LEGISLATORE REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DFELLA QUESTIONE.
SENT. 169/94 F. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSIVISMO EDILIZIO "PER NECESSITA'" - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE SULLE OPERE ABUSIVE AL RESPONSABILE DELL'ABUSO - EFFETTI DELLA RELATIVA DOMANDA - SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CORSO PER LA REPRESSIONE DELL'ABUSO - DENUNCIATA INTERFERENZA IN MATERIA PENALE DA PARTE DEL LEGISLATORE REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DFELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 4, comma ottavo, della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, disponendo che la presentazione della domanda di concessione del diritto di abitazione nelle opere edilizie abusive acquisite al patrimonio indisponibile del Comune determina la sospensione dei procedimenti amministrativi in corso per la repressione dell'abusivismo, e' finalizzato a consentire l'accertamento delle condizioni per l'accoglimento della domanda, mentre non incide sulle procedure giudiziarie pendenti (di cui e' espressamente fatta salva la prosecuzione), sicche' deve escludersi l'ipotizzata interferenza regionale in materia penale, essendo la sospensione limitata ai procedimenti di competenza della Regione. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale, ed agli artt. 3, 5, 9 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 4, comma ottavo, della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, disponendo che la presentazione della domanda di concessione del diritto di abitazione nelle opere edilizie abusive acquisite al patrimonio indisponibile del Comune determina la sospensione dei procedimenti amministrativi in corso per la repressione dell'abusivismo, e' finalizzato a consentire l'accertamento delle condizioni per l'accoglimento della domanda, mentre non incide sulle procedure giudiziarie pendenti (di cui e' espressamente fatta salva la prosecuzione), sicche' deve escludersi l'ipotizzata interferenza regionale in materia penale, essendo la sospensione limitata ai procedimenti di competenza della Regione. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale, ed agli artt. 3, 5, 9 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte