Sentenza 169/1994 (ECLI:IT:COST:1994:169)
Massima numero 20652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 169/94 G. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - INSEDIAMENTI MANUFATTURIERI NELLE ZONE DESTINATE A VERDE AGRICOLO - NUOVA DISCIPLINA REGIONALE - IMMOBILI LEGITTIMAMENTE EDIFICATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI ESSA E NON PIU' DESTINABILI ALLE FINALITA' ECONOMICHE ORIGINARIE - FACOLTA' DEI COMUNI DI AUTORIZZARE IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO - DENUNCIATA SANATORIA DI IMMOBILI ABUSIVI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 169/94 G. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - INSEDIAMENTI MANUFATTURIERI NELLE ZONE DESTINATE A VERDE AGRICOLO - NUOVA DISCIPLINA REGIONALE - IMMOBILI LEGITTIMAMENTE EDIFICATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI ESSA E NON PIU' DESTINABILI ALLE FINALITA' ECONOMICHE ORIGINARIE - FACOLTA' DEI COMUNI DI AUTORIZZARE IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO - DENUNCIATA SANATORIA DI IMMOBILI ABUSIVI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 6 della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, nell'introdurre criteri piu' restrittivi per gli insediamenti manifatturieri nelle zone destinate a verde agricolo, prevede che - per gli immobili legittimamente edificati in zone agricole sotto il vigore della normativa precedente e non piu' utilmente destinabili alle finalita' economiche originarie - i Comuni possano autorizzare il mutamento di destinazione d'uso (escluse le utilizzazioni abitative, alberghiere o ricettive) in base ad una previa valutazione di compatibilita' della nuova destinazione con rilevanti interessi urbanistici e ambientali, tra i quali e' evidentemente compreso il rispetto degli standards urbanistici; in tal modo, la norma regionale non fa che ribadire una facolta' gia' riservata ai Comuni dall'art. 25 della L. n. 47 del 1985, il quale subordina il regime di autorizzazione dei mutamenti di destinazione senza il concorso di opere edilizie a preventive valutazioni d'ordine urbanistico in sede di pianificazione comunale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 6, commi secondo, terzo e quarto, l. reg. cit., in riferimento all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale ed in relazione alla l. n. 47 del 1985). - Per l'esegesi dell'art. 25, L. n. 47 del 1985, v. S. n. 73/1991; per la qualificazione di esso come norma principio, v. S. n. 498/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 6 della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, nell'introdurre criteri piu' restrittivi per gli insediamenti manifatturieri nelle zone destinate a verde agricolo, prevede che - per gli immobili legittimamente edificati in zone agricole sotto il vigore della normativa precedente e non piu' utilmente destinabili alle finalita' economiche originarie - i Comuni possano autorizzare il mutamento di destinazione d'uso (escluse le utilizzazioni abitative, alberghiere o ricettive) in base ad una previa valutazione di compatibilita' della nuova destinazione con rilevanti interessi urbanistici e ambientali, tra i quali e' evidentemente compreso il rispetto degli standards urbanistici; in tal modo, la norma regionale non fa che ribadire una facolta' gia' riservata ai Comuni dall'art. 25 della L. n. 47 del 1985, il quale subordina il regime di autorizzazione dei mutamenti di destinazione senza il concorso di opere edilizie a preventive valutazioni d'ordine urbanistico in sede di pianificazione comunale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 6, commi secondo, terzo e quarto, l. reg. cit., in riferimento all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale ed in relazione alla l. n. 47 del 1985). - Per l'esegesi dell'art. 25, L. n. 47 del 1985, v. S. n. 73/1991; per la qualificazione di esso come norma principio, v. S. n. 498/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge 28/02/1985
n. 47
art. 25