Sentenza 169/1994 (ECLI:IT:COST:1994:169)
Massima numero 20653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 169/94 H. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - CERTIFICATO DI ABITABILITA' PER I VOLUMI TECNICI - RILASCIO IN DEROGA AI REQUISITI FISSATI DALLE NORME REGOLAMENTARI, MA ENTRO I LIMITI DELLA CUBATURA ESISTENTE - DENUNCIATA SANATORIA GRATUITA DI ABUSI EDILIZI - ESCLUSIONE, ALLA STREGUA DI INTERPRETAZIONE ADEGUATA A COSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 169/94 H. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - CERTIFICATO DI ABITABILITA' PER I VOLUMI TECNICI - RILASCIO IN DEROGA AI REQUISITI FISSATI DALLE NORME REGOLAMENTARI, MA ENTRO I LIMITI DELLA CUBATURA ESISTENTE - DENUNCIATA SANATORIA GRATUITA DI ABUSI EDILIZI - ESCLUSIONE, ALLA STREGUA DI INTERPRETAZIONE ADEGUATA A COSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 8 della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993 va interpretato in conformita' ai principi costituzionali, nel senso che il rispetto della cubatura esistente - necessario per il previsto rilascio del certificato di abitabilita' in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari - costituisce limite all'autorizzazione del mutamento di destinazione ove tale cubatura non sia stata realizzata lecitamente, e che l'incremento di volumetria abitativa conseguita dal privato grazie all'autorizzazione deve necessariamente essere oneroso, comportando un adeguamento degli oneri finanziari dovuti al Comune. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 Cost. ed all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale, in relazione alla L. 28 febbraio 1985 n. 47). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 8 della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993 va interpretato in conformita' ai principi costituzionali, nel senso che il rispetto della cubatura esistente - necessario per il previsto rilascio del certificato di abitabilita' in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari - costituisce limite all'autorizzazione del mutamento di destinazione ove tale cubatura non sia stata realizzata lecitamente, e che l'incremento di volumetria abitativa conseguita dal privato grazie all'autorizzazione deve necessariamente essere oneroso, comportando un adeguamento degli oneri finanziari dovuti al Comune. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 Cost. ed all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale, in relazione alla L. 28 febbraio 1985 n. 47). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge 28/02/1985
n. 47
art. 0