Sentenza 169/1994 (ECLI:IT:COST:1994:169)
Massima numero 20654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 169/94 I. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI AD IMMOBILI ABUSIVI - DISCIPLINA REGIONALE - PREVISTA SALVEZZA DEI CONTRATTI DI UTENZA STIPULATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI ESSA - DENUNCIATA SANATORIA GENERALE, IN VIOLAZIONE DI NORME STATALI DI PRINCIPIO - ESCLUSIONE, ALLA STREGUA DI INTERPRETAZIONE ADEGUATA A COSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 169/94 I. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI AD IMMOBILI ABUSIVI - DISCIPLINA REGIONALE - PREVISTA SALVEZZA DEI CONTRATTI DI UTENZA STIPULATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI ESSA - DENUNCIATA SANATORIA GENERALE, IN VIOLAZIONE DI NORME STATALI DI PRINCIPIO - ESCLUSIONE, ALLA STREGUA DI INTERPRETAZIONE ADEGUATA A COSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 7, comma terzo, della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, non dispone una sanatoria generale dei contratti di fornitura di servizi pubblici ad immobili abusivi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, bensi' va interpretato nel senso che tali utenze sono escluse dalla retroattiva applicazione della nuova e piu' rigorosa disciplina prevista dai primi due commi del medesimo art. 7, restando peraltro assoggettati al previgente regime 'ex' art. 45 della L. n. 47 del 1985. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ed all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale, in relazione alla L. n. 47 del 1985 ). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 7, comma terzo, della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, non dispone una sanatoria generale dei contratti di fornitura di servizi pubblici ad immobili abusivi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, bensi' va interpretato nel senso che tali utenze sono escluse dalla retroattiva applicazione della nuova e piu' rigorosa disciplina prevista dai primi due commi del medesimo art. 7, restando peraltro assoggettati al previgente regime 'ex' art. 45 della L. n. 47 del 1985. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ed all'art. 14, lett. f), dello Statuto speciale, in relazione alla L. n. 47 del 1985 ). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge 28/02/1985
n. 47
art. 45