Sentenza 169/1994 (ECLI:IT:COST:1994:169)
Massima numero 20655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 169/94 L. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - REDAZIONE O REVISIONE DEI PIANI URBANISTICI - COMPENSI SPETTANTI AI PROGETTISTI - DETERMINAZIONE DEMANDATA DALLA LEGGE REGIONALE AD UN SUCCESSIVO REGOLAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE (STANTE L'ESISTENZA DI LIMITI IMPLICITI NELLA DELEGA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 169/94 L. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - REDAZIONE O REVISIONE DEI PIANI URBANISTICI - COMPENSI SPETTANTI AI PROGETTISTI - DETERMINAZIONE DEMANDATA DALLA LEGGE REGIONALE AD UN SUCCESSIVO REGOLAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE (STANTE L'ESISTENZA DI LIMITI IMPLICITI NELLA DELEGA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 11 della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, demandando ad un successivo regolamento del Presidente della Regione la determinazione dei compensi spettanti ai progettisti per la redazione o revisione dei piani urbanistici, non implica alcuna lesione attuale dei principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a., essendo implicito che la delega - conferita in presenza di una competenza legislativa esclusiva - dovra' essere esercitata nel rispetto delle tariffe professionali e tenendo conto degli eventuali criteri generali fissati dalle disposizioni statali vigenti; e cio' a prescindere dalla qualificazione (in termini di norma principio o meno) dell'art. 5 della L. 2 marzo 1949, n. 143 e dal fatto che quest'ultimo si limita ad affermare che gli onorari 'in subiecta materia' sono stabiliti a discrezione del professionista. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di costituzionalita' concernente l'art. 11, l. reg. cit., approvata il 14 ottobre 1993, nella parte in cui sostituisce l'art. 25, comma settimo, della legge regionale n. 71 del 1978). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 11 della legge siciliana approvata il 14 ottobre 1993, demandando ad un successivo regolamento del Presidente della Regione la determinazione dei compensi spettanti ai progettisti per la redazione o revisione dei piani urbanistici, non implica alcuna lesione attuale dei principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a., essendo implicito che la delega - conferita in presenza di una competenza legislativa esclusiva - dovra' essere esercitata nel rispetto delle tariffe professionali e tenendo conto degli eventuali criteri generali fissati dalle disposizioni statali vigenti; e cio' a prescindere dalla qualificazione (in termini di norma principio o meno) dell'art. 5 della L. 2 marzo 1949, n. 143 e dal fatto che quest'ultimo si limita ad affermare che gli onorari 'in subiecta materia' sono stabiliti a discrezione del professionista. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di costituzionalita' concernente l'art. 11, l. reg. cit., approvata il 14 ottobre 1993, nella parte in cui sostituisce l'art. 25, comma settimo, della legge regionale n. 71 del 1978). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte