Sentenza 170/1994 (ECLI:IT:COST:1994:170)
Massima numero 20544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 170/94 PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INVALIDITA' VECCHIAIA E SUPERSTITI - ESTENSIONE AI COMMERCIANTI E LORO FAMILIARI COADIUTORI - MANCATA INCLUSIONE TRA DI ESSI DEGLI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INCIDENZA SULLA TUTELA PREVIDENZIALE DEL LAVORO FAMILIARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 170/94 PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INVALIDITA' VECCHIAIA E SUPERSTITI - ESTENSIONE AI COMMERCIANTI E LORO FAMILIARI COADIUTORI - MANCATA INCLUSIONE TRA DI ESSI DEGLI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INCIDENZA SULLA TUTELA PREVIDENZIALE DEL LAVORO FAMILIARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria IVS ai commercianti e loro familiari coadiutori, nella parte in cui non considera come familiari, agli effetti della legge stessa, gli affini entro il secondo grado, crea in danno di costoro una discriminazione che - dopo l'introduzione dell'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. - risulta ormai priva di adeguata 'ratio' giustificatrice e lesiva del diritto alla tutela previdenziale. Anche nel settore 'de quo', infatti, la tutela previdenziale del lavoro familiare contribuisce a garantire la scelta di prestare la propria attivita' lavorativa a favore di una impresa familiare, in attuazione, oltretutto, del valore di cui all'art. 31, primo comma, Cost., fermo restando che - come la Corte ha gia' rilevato - il lavoro tutelato dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art. 230 bis, primo comma, cod.civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.. L'art. 2, primo comma, della legge n. 613 del 1966, va percio' dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. - Sulla illegittimita' costituzionale della esclusione dei partecipanti all'impresa familiare dai diritti previdenziali, e in particolare dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, S. nn. 485/1992 e 476/1987. red.: S.E. rev.: S.P.
L'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria IVS ai commercianti e loro familiari coadiutori, nella parte in cui non considera come familiari, agli effetti della legge stessa, gli affini entro il secondo grado, crea in danno di costoro una discriminazione che - dopo l'introduzione dell'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. - risulta ormai priva di adeguata 'ratio' giustificatrice e lesiva del diritto alla tutela previdenziale. Anche nel settore 'de quo', infatti, la tutela previdenziale del lavoro familiare contribuisce a garantire la scelta di prestare la propria attivita' lavorativa a favore di una impresa familiare, in attuazione, oltretutto, del valore di cui all'art. 31, primo comma, Cost., fermo restando che - come la Corte ha gia' rilevato - il lavoro tutelato dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art. 230 bis, primo comma, cod.civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.. L'art. 2, primo comma, della legge n. 613 del 1966, va percio' dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. - Sulla illegittimita' costituzionale della esclusione dei partecipanti all'impresa familiare dai diritti previdenziali, e in particolare dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, S. nn. 485/1992 e 476/1987. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte