Sentenza 171/1994 (ECLI:IT:COST:1994:171)
Massima numero 20569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  27/04/1994;  Decisione del  27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 171/94. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE - FIGLIO LEGITTIMO DI MADRE CHE HA DICHIARATO DI NON VOLER ESSERE NOMINATA NELL'ATTO DI NASCITA - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA' - PROCEDURA - RITENUTA NECESSITA' DI SVOLGERE GLI APPROFONDITI ACCERTAMENTI PER VERIFICARE LO STATO DI ABBANDONO DEL MINORE, EX ART. 10, L. N. 184 DEL 1983 - ASSERITA INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLA MADRE E SULLA TUTELA DEL MINORE ADOTTANDO - INAPPLICABILITA' NEL GIUDIZIO 'A QUO' DELLA NORMA DENUNZIATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento dello stato di abbandono, ai fini dei provvedimenti per l'adozione speciale, ispirato - come gia' chiarito dalla Corte - all'essenziale principio che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore, prevalenti rispetto a quelli degli adottanti e della famiglia di origine, il proprio centro di gravita', prevede, a seconda che risulti o meno l'esistenza dei genitori, approfonditi accertamenti sulle condizioni del minore, ex art. 10, l. n. 184 del 1983 o la immediata dichiarazione dello stato di adottabilita', ex art. 11, l. n. 184 del 1983, cit., oltre alla facolta' per ogni donna partoriente di dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita. Cio' posto e considerato che nella fattispecie, oggetto del giudizio 'a quo', la madre di figlio legittimo si era valsa di tale facolta' e che, quindi, il giudice - trattandosi di ipotesi di giuridica inesistenza dei genitori - avrebbe dovuto procedere a norma del predetto art. 11 e non - come avvenuto - errando nell'individuare la disposizione da applicare, svolgere gli accertamenti di cui all'art. 10, viene a cadere il presupposto interpretativo su cui si fonda l'ordinanza di rimessione, la quale lamenta la incostituzionalita' di quest'ultima norma per lesione del diritto alla riservatezza della madre e della tutela del minore adottando. La questione pertanto, cosi' come formulata, risulta inammissibile, a prescindere dal problema circa la legittimazione del Tribunale rimettente a sollevare la stessa, una volta divenuto definitivo lo stato di adottabilita' del minore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 31, Cost.). - Sulla preminenza, nella disciplina dell'adozione, della tutela del minore v. S. n. 197/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte