Sentenza 172/1994 (ECLI:IT:COST:1994:172)
Massima numero 20570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  27/04/1994;  Decisione del  27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20571  20572  20576  20577


Titolo
SENT. 172/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI DIVERSI DALLA PARTE RICORRENTE E DAL TITOLARE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA, IL CUI ATTO E' OGGETTO DI CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non e' ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa, il cui atto e' oggetto di contestazione. (Principio ribadito nella ordinanza - pronunciata in corso di udienza, nel giudizio sul ricorso del Presidente del Consiglio contro la legge della Provincia di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1, sulla disciplina del servizio sanitario provinciale - con cui la Corte ha respinto la richiesta di intervento della Regione Trentino-Alto Adige, avanzata in base all'assunto che il ricorso governativo investiva implicitamente anche le proprie competenze in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte