Sentenza 172/1994 (ECLI:IT:COST:1994:172)
Massima numero 20571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 172/94 B. PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE PROVINCIALE N. 1 DEL 1981 SULLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - RICONDUCIBILITA' DELLA STESSA, EX ART. 9, N. 10, STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, A COMPETENZA DI TIPO CONCORRENTE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI COMPRENDERLA FRA LE LEGGI SOTTRATTE AL SISTEMA DI ADEGUAMENTO PREVISTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE, EMANATE CON D.LGS. N. 266 DEL 1992.
SENT. 172/94 B. PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE PROVINCIALE N. 1 DEL 1981 SULLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - RICONDUCIBILITA' DELLA STESSA, EX ART. 9, N. 10, STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, A COMPETENZA DI TIPO CONCORRENTE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI COMPRENDERLA FRA LE LEGGI SOTTRATTE AL SISTEMA DI ADEGUAMENTO PREVISTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE, EMANATE CON D.LGS. N. 266 DEL 1992.
Testo
Ai sensi dell'art. 2, comma quarto, delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, al particolare sistema di adeguamento ai principi e alle norme statali costituenti limiti alla legislazione regionale e provinciale, previsto, in attuazione dell'art. 97, primo comma, dello Statuto, dallo stesso art. 2, commi primo e segg., del citato decreto, e che comporta non gia' l'immediata applicabilita' delle norme statali nei territori della Regione e delle Province, ma l'obbligo di Regione e Province, di provvedere all'adeguamento, con possibile successivo ricorso del Governo, in caso di inadempienza, alla Corte costituzionale, sono sottratte - e quindi immediatamente applicabili nei suddetti territori - soltanto le leggi costituzionali, le leggi statali adottate nelle materie nelle quali Regione e Province autonome sono attributarie di delega di funzioni statali o di potesta' integrativa delle disposizioni statali, nonche' le norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili. Percio', nella specie, e' da escludersi che la legge della Provincia di Bolzano n. 1 del 1981, sulla disciplina del servizio sanitario provinciale, legge che non rientra in nessuna delle suddette materie, ma e' riconducibile all'esercizio della competenza di tipo concorrente attribuita alla Provincia dall'art. 9, n. 10, dello Stauto speciale ("igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera") - sia stata abrogata per effetto del sopravvenire del decreto legislativo n. 502 del 1992 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria). Nella materia regolata dalla legge provinciale, infatti, i nuovi principi posti dalle leggi statali sono applicabili non immediatamente, ma solo attraverso le vie stabilite dal sistema di adeguamento. - V. massime seguenti. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Ai sensi dell'art. 2, comma quarto, delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, al particolare sistema di adeguamento ai principi e alle norme statali costituenti limiti alla legislazione regionale e provinciale, previsto, in attuazione dell'art. 97, primo comma, dello Statuto, dallo stesso art. 2, commi primo e segg., del citato decreto, e che comporta non gia' l'immediata applicabilita' delle norme statali nei territori della Regione e delle Province, ma l'obbligo di Regione e Province, di provvedere all'adeguamento, con possibile successivo ricorso del Governo, in caso di inadempienza, alla Corte costituzionale, sono sottratte - e quindi immediatamente applicabili nei suddetti territori - soltanto le leggi costituzionali, le leggi statali adottate nelle materie nelle quali Regione e Province autonome sono attributarie di delega di funzioni statali o di potesta' integrativa delle disposizioni statali, nonche' le norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili. Percio', nella specie, e' da escludersi che la legge della Provincia di Bolzano n. 1 del 1981, sulla disciplina del servizio sanitario provinciale, legge che non rientra in nessuna delle suddette materie, ma e' riconducibile all'esercizio della competenza di tipo concorrente attribuita alla Provincia dall'art. 9, n. 10, dello Stauto speciale ("igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera") - sia stata abrogata per effetto del sopravvenire del decreto legislativo n. 502 del 1992 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria). Nella materia regolata dalla legge provinciale, infatti, i nuovi principi posti dalle leggi statali sono applicabili non immediatamente, ma solo attraverso le vie stabilite dal sistema di adeguamento. - V. massime seguenti. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 1
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 3
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 4
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 0