Sentenza 172/1994 (ECLI:IT:COST:1994:172)
Massima numero 20576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 172/94 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - NORME DI ATTUAZIONE EMANATE CON D.LGS. N. 266 DEL 1992 - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DI REGIONE E PROVINCE AUTONOME, NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA O CONCORRENTE, AI NUOVI PRINCIPI POSTI DALLE LEGGI STATALI - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, IN CASO DI INADEMPIMENTO, ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NECESSITA' CHE LA QUESTIONE DA SOLLEVARE RISULTI GIA' DETERMINATA NEI SUOI ELEMENTI ESSENZIALI - FONDAMENTO.
SENT. 172/94 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - NORME DI ATTUAZIONE EMANATE CON D.LGS. N. 266 DEL 1992 - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DI REGIONE E PROVINCE AUTONOME, NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA O CONCORRENTE, AI NUOVI PRINCIPI POSTI DALLE LEGGI STATALI - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, IN CASO DI INADEMPIMENTO, ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NECESSITA' CHE LA QUESTIONE DA SOLLEVARE RISULTI GIA' DETERMINATA NEI SUOI ELEMENTI ESSENZIALI - FONDAMENTO.
Testo
In applicazione dei principi ripetutamente affermati dalla Corte riguardo ai requisiti minimi, agli effetti dell'ammissione del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale promosso dallo Stato contro leggi di Regioni o Province autonome, della deliberazione del Consiglio dei Ministri che ne autorizza la promozione, deve ritenersi che quando, in tale delibera, si autorizzi il ricorso, ai sensi dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, per il mancato adeguamento delle legislazioni o delle Province ai principi e alle norme della legge statale che ad esse pongano limiti, devono venire in essa quanto meno indicati - anche se con un grado di specificita' non equiparabile a quello richiesto per la delibera del Consiglio dei ministri susseguente al rinvio della legge regionale - oltre ai parametri costituzionali, le disposizioni delle leggi statali a cui si ritenga che occorra adeguare la legislazione regionale o provinciale e le leggi regionali o provinciali di cui si lamenta il mancato adeguamento, in modo che la questione di legittimita' costituzionale che si e' deciso di sollevare risulti sufficientemente determinata nei suoi elementi essenziali. La necessita' della precisa indicazione della legge regionale o provinciale di cui si lamenta il mancato adeguamento deriva altresi' dai principi generali - puntualmente svolti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - secondo i quali il controllo di legittimita' di competenza della Corte costituzionale, tanto se il giudizio e' in via incidentale quanto se e' in via principale, non puo' avere ad oggetto altro che atti legislativi e le disposizioni in essi contenute, non potendosi sostenere che a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, l'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale delle leggi regionali o provinciali "non adeguate" sia costituito, allo stesso modo del conflitto di attribuzione, da un comportamento. - Cfr. S. n. 496/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
In applicazione dei principi ripetutamente affermati dalla Corte riguardo ai requisiti minimi, agli effetti dell'ammissione del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale promosso dallo Stato contro leggi di Regioni o Province autonome, della deliberazione del Consiglio dei Ministri che ne autorizza la promozione, deve ritenersi che quando, in tale delibera, si autorizzi il ricorso, ai sensi dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, per il mancato adeguamento delle legislazioni o delle Province ai principi e alle norme della legge statale che ad esse pongano limiti, devono venire in essa quanto meno indicati - anche se con un grado di specificita' non equiparabile a quello richiesto per la delibera del Consiglio dei ministri susseguente al rinvio della legge regionale - oltre ai parametri costituzionali, le disposizioni delle leggi statali a cui si ritenga che occorra adeguare la legislazione regionale o provinciale e le leggi regionali o provinciali di cui si lamenta il mancato adeguamento, in modo che la questione di legittimita' costituzionale che si e' deciso di sollevare risulti sufficientemente determinata nei suoi elementi essenziali. La necessita' della precisa indicazione della legge regionale o provinciale di cui si lamenta il mancato adeguamento deriva altresi' dai principi generali - puntualmente svolti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - secondo i quali il controllo di legittimita' di competenza della Corte costituzionale, tanto se il giudizio e' in via incidentale quanto se e' in via principale, non puo' avere ad oggetto altro che atti legislativi e le disposizioni in essi contenute, non potendosi sostenere che a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, l'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale delle leggi regionali o provinciali "non adeguate" sia costituito, allo stesso modo del conflitto di attribuzione, da un comportamento. - Cfr. S. n. 496/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23