Sentenza 172/1994 (ECLI:IT:COST:1994:172)
Massima numero 20577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 172/94 E. PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE PROVINCIALE N. 1 DEL 1981 SULLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - IMPUGNATIVA STATALE DI DETTA LEGGE, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, EMANATE CON D.LGS. N. 266 DEL 1992, PER MANCATO ADEGUAMENTO AI NUOVI PRINCIPI POSTI DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 SUL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - MANCANZA, NELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON CUI SI AUTORIZZA LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO, DEI REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA DETERMINABILITA' DELLA QUESTIONE DA SOLLEVARE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 172/94 E. PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE PROVINCIALE N. 1 DEL 1981 SULLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - IMPUGNATIVA STATALE DI DETTA LEGGE, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, EMANATE CON D.LGS. N. 266 DEL 1992, PER MANCATO ADEGUAMENTO AI NUOVI PRINCIPI POSTI DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 SUL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - MANCANZA, NELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON CUI SI AUTORIZZA LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO, DEI REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA DETERMINABILITA' DELLA QUESTIONE DA SOLLEVARE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
Nella deliberazione del Consiglio dei ministri, posta a base del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come attuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 (sul rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali) con cui il Presidente del Consiglio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale nei confronti della legge della Provincia di Bolzano n. 1 del 1981, sulla disciplina del servizio sanitario provinciale, per violazione dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale, per non essersi la Provincia adeguata nei termini di legge ai nuovi principi introdotti in materia dal decreto legislativo n. 502 del 1992, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, manca qualsiasi riferimento alle disposizioni di questo decreto. Peraltro, neppure l'indicazione dell'oggetto dell'impugnazione risulta, nella deliberazione del Consiglio dei ministri, sufficientemente chiara sia perche' la legge provinciale n. 1 del 1981 consta di molteplici articoli dal contenuto assai diverso sia perche' la stessa legge e' stata sottoposta, fra il 1982 e il 1993, a numerose modifiche. Difettano quindi nella delibera gli elementi minimi in base ai quali - come richiesto dai principi affermati dalla Corte in materia - sia possibile determinare con sufficiente chiarezza l'oggetto della questione che si intendeva sollevare. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1, sollevata, per violazione dell'art. 9, n. 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). - V. S. n. 496/1993 e massima precedente. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Nella deliberazione del Consiglio dei ministri, posta a base del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come attuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 (sul rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali) con cui il Presidente del Consiglio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale nei confronti della legge della Provincia di Bolzano n. 1 del 1981, sulla disciplina del servizio sanitario provinciale, per violazione dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale, per non essersi la Provincia adeguata nei termini di legge ai nuovi principi introdotti in materia dal decreto legislativo n. 502 del 1992, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, manca qualsiasi riferimento alle disposizioni di questo decreto. Peraltro, neppure l'indicazione dell'oggetto dell'impugnazione risulta, nella deliberazione del Consiglio dei ministri, sufficientemente chiara sia perche' la legge provinciale n. 1 del 1981 consta di molteplici articoli dal contenuto assai diverso sia perche' la stessa legge e' stata sottoposta, fra il 1982 e il 1993, a numerose modifiche. Difettano quindi nella delibera gli elementi minimi in base ai quali - come richiesto dai principi affermati dalla Corte in materia - sia possibile determinare con sufficiente chiarezza l'oggetto della questione che si intendeva sollevare. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1, sollevata, per violazione dell'art. 9, n. 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). - V. S. n. 496/1993 e massima precedente. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 0
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 0