Sentenza 173/1994 (ECLI:IT:COST:1994:173)
Massima numero 20593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 173/94 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RAPPORTI COL GIUDIZIO 'A QUO' - VALUTAZIONE DELL'INTERESSE E DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE PARTI; DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DELLE QUESTIONI DA RISOLVERE IN DETTO GIUDIZIO - APPREZZAMENTO RISERVATO AL GIUDICE RIMETTENTE - IMPOSSIBILITA' DI RIESAME DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN CASO DI MOTIVAZIONE PLAUSIBILE SU TALI PROFILI DI RILEVANZA DEL SOLLEVATO INCIDENTE - FATTISPECIE.
SENT. 173/94 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RAPPORTI COL GIUDIZIO 'A QUO' - VALUTAZIONE DELL'INTERESSE E DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE PARTI; DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DELLE QUESTIONI DA RISOLVERE IN DETTO GIUDIZIO - APPREZZAMENTO RISERVATO AL GIUDICE RIMETTENTE - IMPOSSIBILITA' DI RIESAME DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN CASO DI MOTIVAZIONE PLAUSIBILE SU TALI PROFILI DI RILEVANZA DEL SOLLEVATO INCIDENTE - FATTISPECIE.
Testo
Il riscontro dell'interesse ad agire delle parti nel giudizio 'a quo', la verifica della loro legittimazione e l'individuazione dell'ordine in cui vanno affrontate e risolte le questioni controverse in tale giudizio sono riservati alla valutazione del giudice remittente, essendo attinenti alla rilevanza dell'incidente di costituzionalita', e non sono suscettibili di riesame, da parte della Corte Costituzionale, ove sorretti da una motivazione non implausibile. (Principi ribaditi con riguardo ad incidente sollevato - al fine di denunciare una pretesa illegittimita' dell'art. 206, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni - nel corso del giudizio promosso, dall'amministratore di societa' in amministrazione straordinaria, per l'annullamento del decreto ministeriale che lo autorizzava alla transazione di talune controversie). - v. S. nn. 124/1968, 17/1960 e 24/1959. red.: S.E. rev.: S.P.
Il riscontro dell'interesse ad agire delle parti nel giudizio 'a quo', la verifica della loro legittimazione e l'individuazione dell'ordine in cui vanno affrontate e risolte le questioni controverse in tale giudizio sono riservati alla valutazione del giudice remittente, essendo attinenti alla rilevanza dell'incidente di costituzionalita', e non sono suscettibili di riesame, da parte della Corte Costituzionale, ove sorretti da una motivazione non implausibile. (Principi ribaditi con riguardo ad incidente sollevato - al fine di denunciare una pretesa illegittimita' dell'art. 206, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni - nel corso del giudizio promosso, dall'amministratore di societa' in amministrazione straordinaria, per l'annullamento del decreto ministeriale che lo autorizzava alla transazione di talune controversie). - v. S. nn. 124/1968, 17/1960 e 24/1959. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte