Sentenza 247/2021 (ECLI:IT:COST:2021:247)
Massima numero 44379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  23/11/2021;  Decisione del  23/11/2021
Deposito del 21/12/2021; Pubblicazione in G. U. 22/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44378


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Competenza statale a fissare i principi di coordinamento della finanza pubblica allargata - Strategicità dei vincoli alla spesa per il personale, anche degli enti territoriali - Conseguente violazione dei principi dell'equilibrio di bilancio e di copertura finanziaria e di quelli fondamentali di coordinamento della finanza pubblica delle disposizioni regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle norme della Regione Basilicata che prevedono che la quota aggiuntiva di spesa connessa alla mobilità in entrata del personale del soppresso ruolo speciale ad esaurimento proveniente dalle Comunità montane non rileva ai fini, tra l'altro, delle disposizioni statali in tema di riduzione dei costi del personale, nel limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta dagli enti di provenienza). (Classif. 036004).

Testo

La competenza dello Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., rappresenta uno strumento necessario per assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio. In quest'ottica, i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia. (Precedente: S. 215/2021 - mass. 44283).

Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge n. 296 del 2006, rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica che dettano sia limiti alla spesa per il personale degli enti territoriali, sia limiti di assunzione. Esse, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, si qualificano come principi generali di coordinamento della finanza pubblica che tutti gli enti devono osservare, in quanto diretti ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa mediante la previsione di sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento. (Precedenti: S. 269/2014 - mass. 38186; S. 27/2014 - mass. 37657; S. 148/2012 - mass. 36390).

Nella prospettiva della finanza pubblica allargata la presenza di enti già impegnati nel settore dei servizi sociali e per di più soggetti ad un riordino che ne determina l'integrazione funzionale a livello infraregionale, comporta la necessità di un coordinamento complessivo onde evitare che il riordino possa diventare occasione per il superamento di quei limiti di spesa di personale. (Precedente: S. 161 del 2012 - mass. 36429 - mass. 36430 - mass. 36431 - mass. 36432).

I limiti di spesa per il personale [posti dal legislatore statale] devono applicarsi a tutte le voci del comparto, in forza della natura del rendiconto della Regione, in cui confluiscono tutte le spese sostenute dall'ente, poiché anche esso costituisce un mero documento di sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente. (Precedente: S. 39/2014 - mass. 37680).

Sussiste una correlazione funzionale tra riparto delle competenze, rispetto dei vincoli finanziari e tutela degli equilibri di bilancio. (Precedente: S. 215/2021 - mass. 44284).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma e 117, terzo comma, Cost., l'art. 5, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 39 del 2017, nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva di spesa di personale connessa alla mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dagli enti di provenienza. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata - che non involge tanto il passaggio di personale fra enti, ma presuppone la soppressione dell'ente cedente e il successivo assorbimento del personale nel comparto regionale - nella parte in cui esclude le spese per il personale delle soppresse Comunità montane dai limiti di cui all'indicato art. 1, comma 557, con conseguente violazione anche dei successivi commi 557-bis e 557-quater, provoca una duplice espansione della spesa, sia in termini di aggravio di oneri, sia in termini di erosione di risorse, in entrambi i casi, in assenza di legittima copertura).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  30/12/2017  n. 39  art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 557  

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 557  bis

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 557  quater