Sentenza 173/1994 (ECLI:IT:COST:1994:173)
Massima numero 20594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 173/94 B. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 206 DELLA LEGGE FALLIMENTARE (NELLA SPECIE: TRANSAZIONI) - OMESSA PRESCRIZIONE DELLA PREVIA AUDIZIONE DEL DEBITORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RELAZIONE ALLA PREVISTA AUDIZIONE DEL DEBITORE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 173/94 B. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 206 DELLA LEGGE FALLIMENTARE (NELLA SPECIE: TRANSAZIONI) - OMESSA PRESCRIZIONE DELLA PREVIA AUDIZIONE DEL DEBITORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RELAZIONE ALLA PREVISTA AUDIZIONE DEL DEBITORE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale (con sentenza n. 181 del 1987) dell'art. 209 della legge fallimentare, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore sia sentito dal commissario con riferimento alla formazione dello stato passivo, non implica che identico vizio debba riconoscersi come incidente sull'art. 206 della medesima legge, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni. Invero l'influenza che il compimento di questi atti puo' avere sullo stato passivo o sulla massa attiva e' meramente indiretta e mediata, mentre diverso e' l'interesse del debitore ad essere previamente sentito nelle due fattispecie (solo con riguardo alla formazione dello stato passivo ravvisandosi una esigenza di piena contezza, da parte di questi, circa l'estensione della propria situazione debitoria, in prospettiva della sua responsabilita' patrimoniale, dopo la restituzione 'in bonis', per i crediti non soddisfatti), talche' non sussiste quella omogeneita' di situazioni che sola potrebbe giustificare, in applicazione del principio di eguaglianza, la dichiarazione di illegittimita' della norma da ultimo citata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 181/1987, citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale (con sentenza n. 181 del 1987) dell'art. 209 della legge fallimentare, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore sia sentito dal commissario con riferimento alla formazione dello stato passivo, non implica che identico vizio debba riconoscersi come incidente sull'art. 206 della medesima legge, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni. Invero l'influenza che il compimento di questi atti puo' avere sullo stato passivo o sulla massa attiva e' meramente indiretta e mediata, mentre diverso e' l'interesse del debitore ad essere previamente sentito nelle due fattispecie (solo con riguardo alla formazione dello stato passivo ravvisandosi una esigenza di piena contezza, da parte di questi, circa l'estensione della propria situazione debitoria, in prospettiva della sua responsabilita' patrimoniale, dopo la restituzione 'in bonis', per i crediti non soddisfatti), talche' non sussiste quella omogeneita' di situazioni che sola potrebbe giustificare, in applicazione del principio di eguaglianza, la dichiarazione di illegittimita' della norma da ultimo citata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 181/1987, citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte