Sentenza 173/1994 (ECLI:IT:COST:1994:173)
Massima numero 20595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 173/94 C. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 206 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - OMESSA PRESCRIZIONE DELLA PREVIA AUDIZIONE DEL DEBITORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 173/94 C. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 206 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - OMESSA PRESCRIZIONE DELLA PREVIA AUDIZIONE DEL DEBITORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 206 della legge fallimentare, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni, non contrasta con la garanzia costituzionale del diritto alla tutela giurisdizionale. Infatti, ove si riguardi il difetto di tale previa audizione - in se' considerata - nello svolgimento del procedimento di autorizzazione alla transazione, l'invocazione dell'art. 24 Cost. non e' pertinente, perche' il riconoscimento o meno, nella fattispecie, di un interesse tutelato del debitore in proprio, distinto ed autonomo rispetto a quello della procedura sulla quale ricadono direttamente gli effetti della transazione, attiene alla posizione del debitore nel corso ed all'interno del procedimento amministrativo, mentre la proiezione della stessa nel processo rappresenta soltanto una mera conseguenza futura ed ipotetica. Peraltro, con riguardo al piu' generale profilo dell'accesso ai mezzi di tutela giurisdizionale, va riconosciuto che il suddetto precetto trova sufficiente riscontro nell'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso del debitore per impugnazione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento suddetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: S.E. rev.: S.P.
L'art. 206 della legge fallimentare, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni, non contrasta con la garanzia costituzionale del diritto alla tutela giurisdizionale. Infatti, ove si riguardi il difetto di tale previa audizione - in se' considerata - nello svolgimento del procedimento di autorizzazione alla transazione, l'invocazione dell'art. 24 Cost. non e' pertinente, perche' il riconoscimento o meno, nella fattispecie, di un interesse tutelato del debitore in proprio, distinto ed autonomo rispetto a quello della procedura sulla quale ricadono direttamente gli effetti della transazione, attiene alla posizione del debitore nel corso ed all'interno del procedimento amministrativo, mentre la proiezione della stessa nel processo rappresenta soltanto una mera conseguenza futura ed ipotetica. Peraltro, con riguardo al piu' generale profilo dell'accesso ai mezzi di tutela giurisdizionale, va riconosciuto che il suddetto precetto trova sufficiente riscontro nell'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso del debitore per impugnazione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento suddetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte