Sentenza 173/1994 (ECLI:IT:COST:1994:173)
Massima numero 20596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
27/04/1994; Decisione del
27/04/1994
Deposito del 05/05/1994; Pubblicazione in G. U. 11/05/1994
Titolo
SENT. 173/94 D. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 206 DELLA LEGGE FALLIMENTARE (NELLA SPECIE: TRANSAZIONE) - OMESSA PRESCRIZIONE DELLA PREVIA AUDIZIONE DEL DEBITORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RELAZIONE ALLA PREVISTA AUDIZIONE DEL DEBITORE, NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE, "IN QUANTO POSSIBILE" - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 173/94 D. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 206 DELLA LEGGE FALLIMENTARE (NELLA SPECIE: TRANSAZIONE) - OMESSA PRESCRIZIONE DELLA PREVIA AUDIZIONE DEL DEBITORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RELAZIONE ALLA PREVISTA AUDIZIONE DEL DEBITORE, NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE, "IN QUANTO POSSIBILE" - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 206 della legge fallimentare, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni, non contrasta col principio costituzionale di uguaglianza, in relazione alla circostanza che, nel fallimento, il debitore deve essere sentito "in quanto possibile". Invero le situazioni poste a confronto non sono omogenee, poiche', mentre il fallimento ha finalita' liquidatorie, l'amministrazione straordinaria persegue l'obiettivo del risanamento dell'impresa, che coinvolge un preminente interesse pubblico cui resta subordinato quello dell'imprenditore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Sulle differenze strutturali tra fallimento e amministrazione straordinaria, v. S. n. 218/1991. red.: S.E. rev.: S.P.
L'art. 206 della legge fallimentare, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni, non contrasta col principio costituzionale di uguaglianza, in relazione alla circostanza che, nel fallimento, il debitore deve essere sentito "in quanto possibile". Invero le situazioni poste a confronto non sono omogenee, poiche', mentre il fallimento ha finalita' liquidatorie, l'amministrazione straordinaria persegue l'obiettivo del risanamento dell'impresa, che coinvolge un preminente interesse pubblico cui resta subordinato quello dell'imprenditore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Sulle differenze strutturali tra fallimento e amministrazione straordinaria, v. S. n. 218/1991. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte