Sentenza 179/1994 (ECLI:IT:COST:1994:179)
Massima numero 20578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  09/05/1994;  Decisione del  09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 179/94 PROCESSO PENALE - TESTIMONIANZE - PROSSIMI CONGIUNTI DELL'IMPUTATO - ESERCIZIO SOLO AL DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI ASTENERSI DAL DEPORRE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI CONTESTARE, O DI DARE ALMENO LETTURA, DELLE DICHIARAZIONI DA ESSI RESE NELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE - LAMENTATA INCIDENZA, PER LA PERDITA DI MATERIALE PROBATORIO CHE NE CONSEGUE, SULLA TUTELA DI DIRITTI FONDAMENTALI, IN PARTICOLARE DI QUELLI DELLE VITTIME DEI DELITTI, SULLA PIENA COGNIZIONE DEI FATTI DA PARTE DEL GIUDICE E QUINDI SUL PRINCIPIO DI LEGALITA' - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Nel caso in cui i prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, si siano avvalsi al dibattimento della facolta' di non rispondere, anche se va escluso che si possano contestare ad essi - in applicazione dell'art. 500, comma 2 bis, cod. proc. pen. - le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, non puo' invece ritenersi aderente al dettato costituzionale l'interpretazione degli artt. 199 e 512 cod. proc. pen., secondo la quale sarebbe vietato dare di tali dichiarazioni lettura. Viene quindi meno la questione di costituizonalita' sollevata, nei confronti dei citati artt. 500 e 512, sull'insussistente presupposto che in nessun modo, nell'ipotesi suddetta, le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti potrebbero trovare ingresso nel materiale probatorio dibattimentale. Una volta che, nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, il prossimo congiunto dell'imputato, avvertito - com'e' d'obbligo - della facolta' di tacere, non se ne sia avvalso, la dichiarazione e' legittimamente assunta e pertanto, se il dichiarante decida successivamente di astenersi dalla testimonianza dibattimentale, si determina - pur se in seguito all'esercizio di un diritto - quella oggettiva e non prevedibile impossibilita' di ripetizione dell'atto dichiarativo che ai sensi dell'art. 512 consente di darne lettura al dibattimento. E cio' in linea con il criterio - dalla Corte gia' chiaramente enunciato - per cui il rispetto del principio di oralita' deve contemperarsi con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento. D'altronde, se l'esercizio del diritto di non sottoporsi all'esame, da parte dello stesso imputato (che non solo gode della facolta' di non rispondere ma non ha nemmeno l'obbligo di dire la verita') non impedisce (cfr. art. 513 cod. proc. pen.) la lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui precedentemente rese, risulterebbe del tutto irragionevole precludere, nella stessa situazione, nel caso del prossimo congiunto dell'imputato, tale possibilita'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 76 - in relazione all'art. 2, n. 76, ultima parte, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - 101, 111 e 112 Cost., degli artt. 500, comma 2 bis, e 512, cod. proc. pen.). - Sul contemperamento del principio di oralita' con l'esigenza di evitare la perdita delle prove non ripetibili acquisite prima del dibattimento, v. S. n. 254/1992. Sulle ragioni e i limiti della facolta' di non deporre riconosciuta ai prossimi congiunti dell'imputato, v. S. n. 6/1977. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 76