Sentenza 248/2021 (ECLI:IT:COST:2021:248)
Massima numero 44431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
21/10/2021; Decisione del
21/10/2021
Deposito del 21/12/2021; Pubblicazione in G. U. 22/12/2021
Massime associate alla pronuncia:
44432
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - In genere - Rimessione della questione - Adozione di sentenza non definitiva, anziché di ordinanza, con contestuale sospensione del procedimento principale - Idoneità dell'atto a instaurare il giudizio di costituzionalità - Condizione - Necessità che il procedimento principale non sia stato già integralmente definito. (Classif. 112001).
Giudizio costituzionale in via incidentale - In genere - Rimessione della questione - Adozione di sentenza non definitiva, anziché di ordinanza, con contestuale sospensione del procedimento principale - Idoneità dell'atto a instaurare il giudizio di costituzionalità - Condizione - Necessità che il procedimento principale non sia stato già integralmente definito. (Classif. 112001).
Testo
La circostanza che le questioni di legittimità costituzionale siano state sollevate con sentenza - e, in particolare, con sentenza parziale (o non definitiva) - anziché con ordinanza, non influisce sulla rituale instaurazione del giudizio, qualora il giudice a quo, indipendentemente dal nomen iuris, dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni stesse, abbia disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. In simili casi, vengono adottati dal giudice a quo, in uno stesso contesto formale (cioè in un unico atto), due distinti provvedimenti (una sentenza non definitiva e un'ordinanza di rimessione, in relazione ai motivi di ricorso non decisi): il che non incide sulla autonomia di ciascuno e sulla idoneità di quello costituente ordinanza ad instaurare il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Tutto ciò alla condizione che, tramite la suddetta sentenza parziale, il procedimento principale non sia stato, in realtà, già integralmente definito, con conseguente esaurimento della potestas iudicandi del giudice rimettente: situazione, questa, che risulterebbe ostativa alla proposizione dell'incidente di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: S. 208/2019 - mass. 42923; S. 179/2019 - mass. 42803; S. 126/2018 - mass. 41335; S. 116/2018 - mass. 41261; S. 86/2017 - mass. 39937; S. 275/2013; S. 94/2009 - mass. 33278; S. 315/1992 - mass. 18611; S. 166/1992 - mass. 17999).
La circostanza che le questioni di legittimità costituzionale siano state sollevate con sentenza - e, in particolare, con sentenza parziale (o non definitiva) - anziché con ordinanza, non influisce sulla rituale instaurazione del giudizio, qualora il giudice a quo, indipendentemente dal nomen iuris, dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni stesse, abbia disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. In simili casi, vengono adottati dal giudice a quo, in uno stesso contesto formale (cioè in un unico atto), due distinti provvedimenti (una sentenza non definitiva e un'ordinanza di rimessione, in relazione ai motivi di ricorso non decisi): il che non incide sulla autonomia di ciascuno e sulla idoneità di quello costituente ordinanza ad instaurare il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Tutto ciò alla condizione che, tramite la suddetta sentenza parziale, il procedimento principale non sia stato, in realtà, già integralmente definito, con conseguente esaurimento della potestas iudicandi del giudice rimettente: situazione, questa, che risulterebbe ostativa alla proposizione dell'incidente di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: S. 208/2019 - mass. 42923; S. 179/2019 - mass. 42803; S. 126/2018 - mass. 41335; S. 116/2018 - mass. 41261; S. 86/2017 - mass. 39937; S. 275/2013; S. 94/2009 - mass. 33278; S. 315/1992 - mass. 18611; S. 166/1992 - mass. 17999).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23