Sentenza 180/1994 (ECLI:IT:COST:1994:180)
Massima numero 20583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/05/1994; Decisione del
09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Titolo
SENT. 180/94 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOVEICOLI - CONDUCENTI MAGGIORENNI - USO DEL CASCO - OBBLIGO, SANZIONATO CON PENA AMMINISTRATIVA, DI INDOSSARLO IN CASO DI GUIDA DI MOTOVEICOLI DI OLTRE 50 CC. DI CILINDRATA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, ECCESSIVA GRAVOSITA', FONTE DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 180/94 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOVEICOLI - CONDUCENTI MAGGIORENNI - USO DEL CASCO - OBBLIGO, SANZIONATO CON PENA AMMINISTRATIVA, DI INDOSSARLO IN CASO DI GUIDA DI MOTOVEICOLI DI OLTRE 50 CC. DI CILINDRATA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, ECCESSIVA GRAVOSITA', FONTE DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non sono censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, le disposizioni della legge n. 3 del 1986, che per le infrazioni all'obbligo dei conducenti maggiorenni di motoveicoli, di indossare il casco, prevedono una pena amministrativa da un minimo di lire centomila a un massimo di lire cinquecentomila. Nella misura delle sanzioni non si riscontra infatti quella macroscopica sproporzione, per cui solo potrebbero porsi problemi di costituzionalita', neppure in paragone con quelle - assunte a raffronto - stabilite dall'abrogato codice della strada (artt. 102 e 106) per il superamento dei limiti di velocita' e in materia di sorpasso. E cio' tanto piu' se si consideri che la sanzione minima che potrebbe essere irrogata ove risulti di scarsa gravita' la infrazione, e' tutt'altro che eccessiva, che l'apprezzamento della pericolosita' delle condotte sanzionate rientra nella discrezionalita' del legislatore, e che non rileva, nella specie, che il trattamento sanzionatorio in questione sia stato equiparato, nel nuovo codice della strada, a quello, prima diversificato, relativo alla inosservanza dell'obbligo di uso delle cinture di sicurezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3). red.: F.S. rev.: S.P.
Non sono censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, le disposizioni della legge n. 3 del 1986, che per le infrazioni all'obbligo dei conducenti maggiorenni di motoveicoli, di indossare il casco, prevedono una pena amministrativa da un minimo di lire centomila a un massimo di lire cinquecentomila. Nella misura delle sanzioni non si riscontra infatti quella macroscopica sproporzione, per cui solo potrebbero porsi problemi di costituzionalita', neppure in paragone con quelle - assunte a raffronto - stabilite dall'abrogato codice della strada (artt. 102 e 106) per il superamento dei limiti di velocita' e in materia di sorpasso. E cio' tanto piu' se si consideri che la sanzione minima che potrebbe essere irrogata ove risulti di scarsa gravita' la infrazione, e' tutt'altro che eccessiva, che l'apprezzamento della pericolosita' delle condotte sanzionate rientra nella discrezionalita' del legislatore, e che non rileva, nella specie, che il trattamento sanzionatorio in questione sia stato equiparato, nel nuovo codice della strada, a quello, prima diversificato, relativo alla inosservanza dell'obbligo di uso delle cinture di sicurezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte