Sentenza 180/1994 (ECLI:IT:COST:1994:180)
Massima numero 20584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/05/1994; Decisione del
09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Titolo
SENT. 180/94 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOVEICOLI - CONDUCENTI MAGGIORENNI - USO DEL CASCO - OBBLIGO SANZIONATO CON PENE AMMINISTRATIVE, DI INDOSSARLO, IN CASO DI GUIDA DI MOTOVEICOLI CON OLTRE 50 CC. DI CILINDRATA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA ED INGERENZA DEL POTERE STATALE SULLA SFERA INDIVIDUALE DEL CITTADINO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI LIBERTA' IN ORDINE ALLA PROPRIA SALUTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 180/94 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOVEICOLI - CONDUCENTI MAGGIORENNI - USO DEL CASCO - OBBLIGO SANZIONATO CON PENE AMMINISTRATIVE, DI INDOSSARLO, IN CASO DI GUIDA DI MOTOVEICOLI CON OLTRE 50 CC. DI CILINDRATA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA ED INGERENZA DEL POTERE STATALE SULLA SFERA INDIVIDUALE DEL CITTADINO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI LIBERTA' IN ORDINE ALLA PROPRIA SALUTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' dirsi che l'art. 32 Cost. consenta limitazioni al diritto di circolazione, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza, solo se venga in gioco il diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui al quale le limitazioni vengono imposte. In particolare, in merito all'assoggettamento a sanzione amministrativa dell'infrazione all'obbligo del casco per conducenti di motoveicoli, appare conforme al dettato costituzionale, che considera la salute dell'individuo anche interesse della collettivita', che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni l'inosservanza allo scopo di ridurre il piu' possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalita' e della morbosita' invalidante, degli incidenti stradali. Ne', per le medesime ragioni, la suddetta prescrizione - la cui infrazione il legislatore, in relazione alle indicate finalita' di prevenzione, ha ritenuto di sanzionare solo amministrativamente e non penalmente - puo' reputarsi irragionevolmente limitatrice della estrinsecazione della personalita' ovvero della liberta' di circolazione, intesa nel senso di spostamento - non certo impedito dall'obbligo di usare il casco - da una parte all'altra del territorio. Inoltre, considerazioni quali la maggiore convenienza dell'uso di motoveicoli dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e della diminuzione del traffico, investono valutazioni di merito rientranti nella discrezionalita' del legislatore, oggetto di sindacato di costituzionalita' solo se irragionevole. Neppure puo' influire nel giudizio di costituzionalita' il mutamento di indirizzo, in ordine all'obbligo del casco, verificatosi in altro Paese, trattandosi comunque di scelte opinabili sul piano dell'opportunita', che, comportando vantaggi e svantaggi, non possono condizionarsi a vicenda da Stato a Stato. (Non fondatezza , in riferimento agli artt. 3, primo comma, - sotto gli anzidetti profili - 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, legge 11 gennaio 1986, n. 3). red.: F.S. rev.: S.P.
Non puo' dirsi che l'art. 32 Cost. consenta limitazioni al diritto di circolazione, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza, solo se venga in gioco il diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui al quale le limitazioni vengono imposte. In particolare, in merito all'assoggettamento a sanzione amministrativa dell'infrazione all'obbligo del casco per conducenti di motoveicoli, appare conforme al dettato costituzionale, che considera la salute dell'individuo anche interesse della collettivita', che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni l'inosservanza allo scopo di ridurre il piu' possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalita' e della morbosita' invalidante, degli incidenti stradali. Ne', per le medesime ragioni, la suddetta prescrizione - la cui infrazione il legislatore, in relazione alle indicate finalita' di prevenzione, ha ritenuto di sanzionare solo amministrativamente e non penalmente - puo' reputarsi irragionevolmente limitatrice della estrinsecazione della personalita' ovvero della liberta' di circolazione, intesa nel senso di spostamento - non certo impedito dall'obbligo di usare il casco - da una parte all'altra del territorio. Inoltre, considerazioni quali la maggiore convenienza dell'uso di motoveicoli dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e della diminuzione del traffico, investono valutazioni di merito rientranti nella discrezionalita' del legislatore, oggetto di sindacato di costituzionalita' solo se irragionevole. Neppure puo' influire nel giudizio di costituzionalita' il mutamento di indirizzo, in ordine all'obbligo del casco, verificatosi in altro Paese, trattandosi comunque di scelte opinabili sul piano dell'opportunita', che, comportando vantaggi e svantaggi, non possono condizionarsi a vicenda da Stato a Stato. (Non fondatezza , in riferimento agli artt. 3, primo comma, - sotto gli anzidetti profili - 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, legge 11 gennaio 1986, n. 3). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 16
co. 1
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte