Sentenza 181/1994 (ECLI:IT:COST:1994:181)
Massima numero 20606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
09/05/1994; Decisione del
09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Titolo
SENT. 181/94 C. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - UTILIZZABILITA' NEL DIBATTIMENTO DELLE PROVE ASSUNTE CON L'INCIDENTE PROBATORIO SOLO NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI I CUI DIFENSORI VI ABBIANO PARTECIPATO - RITENUTA APPLICABILITA' DELLA NORMA ANCHE NEI CASI DI IMPUTATI NON ANCORA RAGGIUNTI, AL MOMENTO DELL'INCIDENTE PROBATORIO, DA ELEMENTI INDIZIANTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E DI RAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE BASATA SU NON CONDIVISIBILE, ANCHE PERCHE' CONTRARIA A COSTITUZIONE, INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 181/94 C. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - UTILIZZABILITA' NEL DIBATTIMENTO DELLE PROVE ASSUNTE CON L'INCIDENTE PROBATORIO SOLO NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI I CUI DIFENSORI VI ABBIANO PARTECIPATO - RITENUTA APPLICABILITA' DELLA NORMA ANCHE NEI CASI DI IMPUTATI NON ANCORA RAGGIUNTI, AL MOMENTO DELL'INCIDENTE PROBATORIO, DA ELEMENTI INDIZIANTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E DI RAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE BASATA SU NON CONDIVISIBILE, ANCHE PERCHE' CONTRARIA A COSTITUZIONE, INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Una volta stabilito che l'art. 403 cod. proc. pen. in tanto puo' trovare applicazione in quanto non sia stato, nel concreto, assicurato il contraddittorio, da tale disposizione non puo' derivare l'inutilizzabilita' della prova formatasi in sede di incidente probatorio nei confronti di soggetti che solo successivamente all'assunzione della prova (ed eventualmente, come nel caso in esame, proprio sulla base di essa) sono stati raggiunti da indizi di colpevolezza, atteso che, per definizione, nessun contraddittorio poteva essere nei loro confronti assicurato. Tale interpretazione, peraltro, va privilegiata anche in quanto e' la sola conforme a Costituzione, giacche' una diversa lettura della norma, che al divieto da essa posto, alla utilizzazione nel dibattimento delle prove assunte nell'incidente probatorio nei confronti degli imputati i cui difensori non vi abbiano partecipato, attribuisse un valore "assoluto", condurrebbe a riconoscerne il contrasto e con l'art. 112 Cost. - perche' nei confronti di coindagati "ignoti", non sarebbe consentito compiere atti di assicurazione della prova non rinviabile al dibattimento, tali da rendere possibile l'esercizio dell'azione penale - e con il principio di ragionevolezza, non essendo comprensibile come altri atti compiuti nella fase delle indagini, suscettibili di varia utilizzazione dibattimentale - 'in primis' gli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. - per i quali la legge preveda garanzie difensive, sia pure diverse dalla partecipazione necessaria ad un'attivita` di udienza, possano essere sottratti ad un simile regime di radicale inutilizzabilita' soggettiva. Sicche' vengono meno - in quanto basate sulla interpretazione della norma impugnata che la Corte respinge - le censure di violazione dei su citati precetti costituzionali avanzate in proposito, restando comunque fermo che la individuazione di quali persone, in relazione all'atto da assumere, debbano essere considerate "indagati", in quanto raggiunte da elementi indizianti, e' rimessa al vaglio del giudice del dibattimento, e che, per altro verso, l'utilizzabilita' nel dibattimento della prova assunta in incidente probatorio nei confronti di soggetti solo successivamente sottoposti a indagini non incide in alcun modo sul loro diritto alla prova, tutelato dall'art. 190 cod. proc. pen., anche attraverso la facolta' della parte di richiedere che il mezzo di prova sia rinnovato in sede dibattimentale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dell'art. 403 cod. proc. pen.). - V. le precedenti massime A e B. red.: S.P.
Una volta stabilito che l'art. 403 cod. proc. pen. in tanto puo' trovare applicazione in quanto non sia stato, nel concreto, assicurato il contraddittorio, da tale disposizione non puo' derivare l'inutilizzabilita' della prova formatasi in sede di incidente probatorio nei confronti di soggetti che solo successivamente all'assunzione della prova (ed eventualmente, come nel caso in esame, proprio sulla base di essa) sono stati raggiunti da indizi di colpevolezza, atteso che, per definizione, nessun contraddittorio poteva essere nei loro confronti assicurato. Tale interpretazione, peraltro, va privilegiata anche in quanto e' la sola conforme a Costituzione, giacche' una diversa lettura della norma, che al divieto da essa posto, alla utilizzazione nel dibattimento delle prove assunte nell'incidente probatorio nei confronti degli imputati i cui difensori non vi abbiano partecipato, attribuisse un valore "assoluto", condurrebbe a riconoscerne il contrasto e con l'art. 112 Cost. - perche' nei confronti di coindagati "ignoti", non sarebbe consentito compiere atti di assicurazione della prova non rinviabile al dibattimento, tali da rendere possibile l'esercizio dell'azione penale - e con il principio di ragionevolezza, non essendo comprensibile come altri atti compiuti nella fase delle indagini, suscettibili di varia utilizzazione dibattimentale - 'in primis' gli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. - per i quali la legge preveda garanzie difensive, sia pure diverse dalla partecipazione necessaria ad un'attivita` di udienza, possano essere sottratti ad un simile regime di radicale inutilizzabilita' soggettiva. Sicche' vengono meno - in quanto basate sulla interpretazione della norma impugnata che la Corte respinge - le censure di violazione dei su citati precetti costituzionali avanzate in proposito, restando comunque fermo che la individuazione di quali persone, in relazione all'atto da assumere, debbano essere considerate "indagati", in quanto raggiunte da elementi indizianti, e' rimessa al vaglio del giudice del dibattimento, e che, per altro verso, l'utilizzabilita' nel dibattimento della prova assunta in incidente probatorio nei confronti di soggetti solo successivamente sottoposti a indagini non incide in alcun modo sul loro diritto alla prova, tutelato dall'art. 190 cod. proc. pen., anche attraverso la facolta' della parte di richiedere che il mezzo di prova sia rinnovato in sede dibattimentale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dell'art. 403 cod. proc. pen.). - V. le precedenti massime A e B. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte