Sentenza 182/1994 (ECLI:IT:COST:1994:182)
Massima numero 20415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/05/1994; Decisione del
09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Titolo
SENT. 182/94 A. PORTI E SPIAGGE - PORTI MARITTIMI COMMERCIALI DI PRIMA CLASSE (NELLA SPECIE, PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE) - OPERE DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE - ONERI RELATIVI - CONTRIBUZIONE A PARZIALE CARICO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE IN CUI I PORTI SONO UBICATI - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 182/94 A. PORTI E SPIAGGE - PORTI MARITTIMI COMMERCIALI DI PRIMA CLASSE (NELLA SPECIE, PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE) - OPERE DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE - ONERI RELATIVI - CONTRIBUZIONE A PARZIALE CARICO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE IN CUI I PORTI SONO UBICATI - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La natura demaniale dei porti marittimi di seconda categoria non implica che lo Stato soltanto debba farsi carico delle spese per le opere portuali di sviluppo e manutenzione, ben potendo il legislatore prevedere - in base ad un ragionevole collegamento tra oneri e destinatari di benefici 'ex re' - che a dette spese contribuiscano in parte anche le province e i comuni che dai traffici ed attivita' commerciali svolgentisi nel porto traggono immediatamente vantaggi ed utilita' economiche: tale contribuzione non lede l'autonomia degli enti locali, neanche dopo l'avvento della disciplina contenuta nella L. n. 140 del 1990, il cui art. 54 correla ora i trasferimenti erariali in favore di comuni e province ad indici rivelatori dei loro fabbisogni effettivi, tra i quali rientrano anche quelli attinenti alle opere portuali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 4, 7 e 8 del r.d. 2 aprile 1885 n. 3095, dell'art. 144, lett. d), n. 6, del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, e dell'art. 4, comma primo, n. 1, della L. 9 luglio 1967 n. 589). - nello stesso senso, su analoga questione, v. O. n. 892/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
La natura demaniale dei porti marittimi di seconda categoria non implica che lo Stato soltanto debba farsi carico delle spese per le opere portuali di sviluppo e manutenzione, ben potendo il legislatore prevedere - in base ad un ragionevole collegamento tra oneri e destinatari di benefici 'ex re' - che a dette spese contribuiscano in parte anche le province e i comuni che dai traffici ed attivita' commerciali svolgentisi nel porto traggono immediatamente vantaggi ed utilita' economiche: tale contribuzione non lede l'autonomia degli enti locali, neanche dopo l'avvento della disciplina contenuta nella L. n. 140 del 1990, il cui art. 54 correla ora i trasferimenti erariali in favore di comuni e province ad indici rivelatori dei loro fabbisogni effettivi, tra i quali rientrano anche quelli attinenti alle opere portuali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 4, 7 e 8 del r.d. 2 aprile 1885 n. 3095, dell'art. 144, lett. d), n. 6, del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, e dell'art. 4, comma primo, n. 1, della L. 9 luglio 1967 n. 589). - nello stesso senso, su analoga questione, v. O. n. 892/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte