Sentenza 182/1994 (ECLI:IT:COST:1994:182)
Massima numero 20417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/05/1994; Decisione del
09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Titolo
SENT. 182/94 B. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - IMPOSIZIONE - RISERVA DI LEGGE - PORTATA E LIMITI - CRITERI ATTI A DELIMITARE LA DISCREZIONALITA' DELLA P.A. - NECESSARIA SUSSISTENZA, PUR IN MANCANZA DI INDICAZIONE LEGISLATIVA ESPRESSA.
SENT. 182/94 B. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - IMPOSIZIONE - RISERVA DI LEGGE - PORTATA E LIMITI - CRITERI ATTI A DELIMITARE LA DISCREZIONALITA' DELLA P.A. - NECESSARIA SUSSISTENZA, PUR IN MANCANZA DI INDICAZIONE LEGISLATIVA ESPRESSA.
Testo
L'art. 23 Cost. afferma il principio che la legge non puo' lasciare all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione, ma deve indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalita' dell'ente, nell'esercizio del potere attribuitogli. Tale principio e' rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalita' dell'amministrazione, purche' gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura, o quando esista, per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti le prestazioni, un modulo procedimentale a mezzo del quale si realizzi la collaborazione di piu' organi, al fine di evitare eventuali arbitri dell'amministrazione. - sulla riserva di legge 'ex' art. 23 Cost., v. S. nn. 90/1994, 507/1988, 34/1986, 27/1979, 67/1973, 21/1969, 55/1963, 2/1962, 51/1960, 4/1957. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 23 Cost. afferma il principio che la legge non puo' lasciare all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione, ma deve indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalita' dell'ente, nell'esercizio del potere attribuitogli. Tale principio e' rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalita' dell'amministrazione, purche' gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura, o quando esista, per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti le prestazioni, un modulo procedimentale a mezzo del quale si realizzi la collaborazione di piu' organi, al fine di evitare eventuali arbitri dell'amministrazione. - sulla riserva di legge 'ex' art. 23 Cost., v. S. nn. 90/1994, 507/1988, 34/1986, 27/1979, 67/1973, 21/1969, 55/1963, 2/1962, 51/1960, 4/1957. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte