Sentenza 182/1994 (ECLI:IT:COST:1994:182)
Massima numero 20420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  09/05/1994;  Decisione del  09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20415  20417  20422  20423


Titolo
SENT. N. 182/94 C. PORTI E SPIAGGE - PORTI MARITTIMI COMMERCIALI DI PRIMA CLASSE (NELLA SPECIE, PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE) - ONERI RELATIVI - CONTRIBUZIONE A PARZIALE CARICO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE IN CUI I PORTI SONO UBICATI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 7 del r.d. n. 3095 del 1885 - in quanto fissa la percentuale della contribuzione comunale e provinciale alle spese per le opere relative ai porti senza determinare il relativo cespite imponibile - non viola la riserva di legge in materia di prestazioni imposte, giacche' sussistono criteri e limiti (quali l'esatta individuazione della destinazione del contributo in relazione all'interesse dell'ente locale allo sviluppo del porto, nonche' la composizione degli organi dell'ente impostore e i controlli sulla gestione di esso) sufficienti a delimitare adeguatamente la discrezionalita' dell'amministrazione, in guisa da escludere eventuali arbitri nella quantificazione della prestazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, r.d. 2 aprile 1885 n. 3095). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte