Sentenza 182/1994 (ECLI:IT:COST:1994:182)
Massima numero 20422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  09/05/1994;  Decisione del  09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20415  20417  20420  20423


Titolo
SENT. 182/94 D. PORTI E SPIAGGE - PORTI MARITTIMI COMMERCIALI DI PRIMA CLASSE (NELLA SPECIE, PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE) - ONERI RELATIVI - CONTRIBUZIONE A PARZIALE CARICO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DI CUI I PORTI SONO UBICATI - DENUNCIATA COMPRESSIONE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DELL'ENTE LOCALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 53 Cost. stabilisce il principio della correlazione tra la misura del concorso alle spese pubbliche e la capacita' contributiva, e non puo' quindi essere invocato a salvaguardia della possibilita' degli enti locali di allocare le loro risorse finanziarie secondo proprie valutazioni, anziche' per una destinazione prevista e quantitativamente determinata dalla legge, qual'e' la contribuzione di comuni e province alle spese per opere di manutenzione e miglioramento dei porti marittimi commerciali ubicati nel loro territorio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 4, 7 e 8 del r.d. 2 aprile 1885 n. 3095, dell'art. 144, lett. d), n. 6, del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, e dell'art. 4, comma primo, n. 1, della L. 9 luglio 1967 n. 589). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte