Sentenza 182/1994 (ECLI:IT:COST:1994:182)
Massima numero 20423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  09/05/1994;  Decisione del  09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20415  20417  20420  20422


Titolo
SENT. 182/94 E. PORTI E SPIAGGE - PORTI MARITTIMI COMMERCIALI DI PRIMA CLASSE (NELLA SPECIE, PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE) - ONERI RELATIVI - CONTRIBUZIONE A PARZIALE CARICO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE IN CUI I PORTI SONO UBICATI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - 'JUS SUPERVENIENS' - ABROGAZIONE DELLA NORMATIVA INDUBBIATA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA (CONTROVERTENDOSI, NEL GIUDIZIO 'A QUO', DI ONERI RELATIVI AD ESERCIZI PRECEDENTI).

Testo
La sopravvenuta L. 28 gennaio 1994 n. 94 - la quale ha operato un generale riordino del sistema portuale anche sotto l'aspetto delle risorse finanziarie occorrenti - non incide sulla rilevanza della questione di costituzionalita' concernente l'obbligo, imposto agli enti locali dalla normativa vigente, di contribuzione alle spese per la manutenzione e lo sviluppo dei porti commerciali marittimi, dal momento che oggetto del giudizio 'a quo' sono contributi relativi ad anni anteriori a quelli cui la suddetta legge fa riferimento. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

legge  28/01/1994  n. 84  art. 0