Sentenza 183/1994 (ECLI:IT:COST:1994:183)
Massima numero 20693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  09/05/1994;  Decisione del  09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20695  20696


Titolo
SENT. 183/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - CONDIZIONI PER POTERLA RITENERE RILEVANTE - PREMESSE ERMENEUTICHE NON MANIFESTAMENTE IMPLAUSIBILI NELLA MOTIVAZIONE, SUL PUNTO, DELLA ORDINANZA DI RINVIO - FATTISPECIE.

Testo
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, nel giudizio di legittimita'' costituzionale in via incidentale, la questione sollevata non puo' essere ritenuta inammissibile per irrilevanza quando, sul punto, la ordinanza di rimessione risulti adeguatamente motivata, muovendo da premesse ermeneutiche non manifestamente implausibili. (In base a tale principio, in ordine all'incidente di costituzionalita' sollevato nei confronti dell'art. 2, l. 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea 24 aprile 1967 in materia di adozione dei minori, concernente la possibilita' della adozione di minori da parte di singole persone, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato in quanto, a suo avviso, la questione, non essendo la disposizione pattizia, alla quale e' riferita, di immediata applicazione, avrebbe dovuto ritenersi priva di rilevanza).

- In questo senso, da ultimo, S. nn. 134/1994, 173/1994, 103/1993, 238/1993, 323/1993, 345/1993, 436/1992.

red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Convenzione europea di Strasburgo in materia di adozione dei minori  24/04/1967  n. 0  art. 6  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte