Sentenza 183/1994 (ECLI:IT:COST:1994:183)
Massima numero 20695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
09/05/1994; Decisione del
09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Titolo
SENT. 183/94 B. ADOZIONE - ADOZIONE DI MINORI - ADOZIONE DA PARTE DI PERSONE SINGOLE - POSSIBILITA' PREVISTA IN NORMA PATTIZIA INTERNAZIONALE (ART. 6 CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 1967) RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON L. N. 357 DEL 1974 - RITENUTA AUTOAPPLICATIVITA' DELLA NORMA PREDETTA - CONSEGUENTE, LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LA FAMIGLIA, QUALE SOCIETA' FONDATA SUL MATRIMONIO, L'INTERESSE DEL MINORE AD ESSERE ALLEVATO ED EDUCATO DA ENTRAMBI I GENITORI NONCHE' ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA PER CONTRASTO CON LE FINALITA' DELL'ISTITUTO - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA, DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO'- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 183/94 B. ADOZIONE - ADOZIONE DI MINORI - ADOZIONE DA PARTE DI PERSONE SINGOLE - POSSIBILITA' PREVISTA IN NORMA PATTIZIA INTERNAZIONALE (ART. 6 CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 1967) RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON L. N. 357 DEL 1974 - RITENUTA AUTOAPPLICATIVITA' DELLA NORMA PREDETTA - CONSEGUENTE, LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LA FAMIGLIA, QUALE SOCIETA' FONDATA SUL MATRIMONIO, L'INTERESSE DEL MINORE AD ESSERE ALLEVATO ED EDUCATO DA ENTRAMBI I GENITORI NONCHE' ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA PER CONTRASTO CON LE FINALITA' DELL'ISTITUTO - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA, DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO'- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 6 della Convenzione europea sull'adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata in Italia con l. n. 357 del 1974 - secondo l'interpretazione desumibile dal relativo 'rapport esplicatif' del Consiglio d'Europa - vieta agli Stati aderenti di permettere l'adozione da parte di coppie non sposate, attribuendo agli stessi la facolta' - e non l'obbligo, come asserito dal giudice 'a quo' - di consentirla, oltre che a coppie sposate, a persone singole, anche non coniugate. Con specifico riguardo all'ipotesi di adozione da parte di singoli, la mancanza di obbligatorieta' della norma comunitaria - la cui vigenza nell'ordinamento italiano non e' venuta meno a seguito della l. n. 184 del 1983 - esclude la diretta applicabilita' di essa, secondo la procedura di cui alla predetta l. n. 184, ai rapporti intersoggettivi, occorrendo a cio' l'interposizione di una legge interna, che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola. Non risulta tuttavia precluso al nostro legislatore, nell'esercizio della facolta' riconosciutagli, di operare in tal senso - come in parte gia' avvenuto grazie alla stessa l. n. 184, nel ricorrere di speciali circostanze o di casi particolari (artt. 25 e 44) - ed ampliare in futuro, ove ritenuto opportuno, l'ambito delle possibilita' di detta adozione, qualificandola con gli effetti di quella legittimante, cosa che, peraltro, gia' prevede il progetto di riforma, a cura della Commissione ministeriale: infatti, ad una innovazione legislativa che ritenga, in speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola, la soluzione in concreto piu' conveniente all'interesse del minore, non si frappongono i principi posti in materia dalla nostra Costituzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione dei minori, in data 24 aprile 1967).
- V. massima C.
red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'art. 6 della Convenzione europea sull'adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata in Italia con l. n. 357 del 1974 - secondo l'interpretazione desumibile dal relativo 'rapport esplicatif' del Consiglio d'Europa - vieta agli Stati aderenti di permettere l'adozione da parte di coppie non sposate, attribuendo agli stessi la facolta' - e non l'obbligo, come asserito dal giudice 'a quo' - di consentirla, oltre che a coppie sposate, a persone singole, anche non coniugate. Con specifico riguardo all'ipotesi di adozione da parte di singoli, la mancanza di obbligatorieta' della norma comunitaria - la cui vigenza nell'ordinamento italiano non e' venuta meno a seguito della l. n. 184 del 1983 - esclude la diretta applicabilita' di essa, secondo la procedura di cui alla predetta l. n. 184, ai rapporti intersoggettivi, occorrendo a cio' l'interposizione di una legge interna, che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte di una persona singola. Non risulta tuttavia precluso al nostro legislatore, nell'esercizio della facolta' riconosciutagli, di operare in tal senso - come in parte gia' avvenuto grazie alla stessa l. n. 184, nel ricorrere di speciali circostanze o di casi particolari (artt. 25 e 44) - ed ampliare in futuro, ove ritenuto opportuno, l'ambito delle possibilita' di detta adozione, qualificandola con gli effetti di quella legittimante, cosa che, peraltro, gia' prevede il progetto di riforma, a cura della Commissione ministeriale: infatti, ad una innovazione legislativa che ritenga, in speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola, la soluzione in concreto piu' conveniente all'interesse del minore, non si frappongono i principi posti in materia dalla nostra Costituzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione dei minori, in data 24 aprile 1967).
- V. massima C.
red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Convenzione europea di Strasburgo in materia di adozione dei minori
24/04/1967
n. 0
art. 6
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte