Sentenza 183/1994 (ECLI:IT:COST:1994:183)
Massima numero 20696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
09/05/1994; Decisione del
09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Titolo
SENT. 183/94 C. ADOZIONE - ADOZIONE DI MINORI - PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA - CRITERIO DELL''IMITATIO NATURAE' - NON VINCOLATIVITA' DI ESSO SE NON COME INDICAZIONE DI PREFERENZA PER L'ADOZIONE DA PARTE DI UNA COPPIA DI CONIUGI.
SENT. 183/94 C. ADOZIONE - ADOZIONE DI MINORI - PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA - CRITERIO DELL''IMITATIO NATURAE' - NON VINCOLATIVITA' DI ESSO SE NON COME INDICAZIONE DI PREFERENZA PER L'ADOZIONE DA PARTE DI UNA COPPIA DI CONIUGI.
Testo
I principi costituzionali espressi dagli artt. 3, 29 e 30, Cost., non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell''imitatio naturae', in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo, se non nei casi eccezionali previsti dalla l. n. 184 del 1983, ma esprimono una indicazione di preferenza - cui, peraltro, e' conforme la convenzione di Strasburgo del 1967 e quella di New York del 1989 - per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, piuttosto che da persone singole: e cio' in considerazione della priorita' riconosciuta all'esigenza di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilita' e di assicurare allo stesso la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori.
- V. S. nn. 198/1986, 11/1981.
red.: A.M.M. rev.: S.P.
I principi costituzionali espressi dagli artt. 3, 29 e 30, Cost., non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell''imitatio naturae', in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo, se non nei casi eccezionali previsti dalla l. n. 184 del 1983, ma esprimono una indicazione di preferenza - cui, peraltro, e' conforme la convenzione di Strasburgo del 1967 e quella di New York del 1989 - per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, piuttosto che da persone singole: e cio' in considerazione della priorita' riconosciuta all'esigenza di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilita' e di assicurare allo stesso la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori.
- V. S. nn. 198/1986, 11/1981.
red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte