Sentenza 184/1994 (ECLI:IT:COST:1994:184)
Massima numero 20662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
09/05/1994; Decisione del
09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Titolo
SENT. 184/94 A. IMPIEGO PUBBLICO - PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA MAFIOSA - DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CONDANNATI PER REATI PREVISTI DALL'ART. 15, PRIMO COMMA, L. N. 55 DEL 1990 - SOSPENSIONE IMMEDIATA DALLE FUNZIONI O DALL'UFFICIO - CONSEGUENTE EQUIPARAZIONE CON IL REGIME GIA'DISPOSTO PER I TITOLARI DI UFFICI ELETTIVI IN RAPPORTO DI SERVIZIO ONORARIO CON LA P.A. - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELLA INGIUSTIFICATA IDENTITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DISOMOGENEE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 184/94 A. IMPIEGO PUBBLICO - PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA MAFIOSA - DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CONDANNATI PER REATI PREVISTI DALL'ART. 15, PRIMO COMMA, L. N. 55 DEL 1990 - SOSPENSIONE IMMEDIATA DALLE FUNZIONI O DALL'UFFICIO - CONSEGUENTE EQUIPARAZIONE CON IL REGIME GIA'DISPOSTO PER I TITOLARI DI UFFICI ELETTIVI IN RAPPORTO DI SERVIZIO ONORARIO CON LA P.A. - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELLA INGIUSTIFICATA IDENTITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DISOMOGENEE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo all'art. 15, quarto comma, septies, l. n. 55 del 1990 - introdotto, al fine di rafforzare la prevenzione della criminalita' mafiosa, dall'art. 1, l. n. 16 del 1992 - nella parte in cui prevede la immediata sospensione dalle funzioni o dall'ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni condannati per reati indicati al primo comma dello stesso articolo, deve escludersi che la estensione ai suddetti dipendenti - operata dalla norma - del regime gia' predisposto dalla medesima l. n. 55 per i titolari di uffici pubblici elettivi, in rapporto di servizio onorario con la P.A., dia luogo - sotto il profilo della ingiustificata identita' di trattamento di situazioni diverse - a violazione del principio di eguaglianza. Posto che una mera diversita' di posizioni e funzioni non comporta necessaria diversita' di una disciplina intesa - come quella in questione - alla salvaguardia di interessi fondamentali dello Stato, va infatti considerato che il trattamento omogeneo delle due categorie e' stato determinato dalla legge razionalmente, perche' identiche sono finalita' e mezzi di tutela rispetto alla pericolosita' eventuale di comportamenti decisionali ed operativi potenzialmente pregiudizievoli per la P.A. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16). - v. S. nn. 402/1992, 407/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P:
Riguardo all'art. 15, quarto comma, septies, l. n. 55 del 1990 - introdotto, al fine di rafforzare la prevenzione della criminalita' mafiosa, dall'art. 1, l. n. 16 del 1992 - nella parte in cui prevede la immediata sospensione dalle funzioni o dall'ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni condannati per reati indicati al primo comma dello stesso articolo, deve escludersi che la estensione ai suddetti dipendenti - operata dalla norma - del regime gia' predisposto dalla medesima l. n. 55 per i titolari di uffici pubblici elettivi, in rapporto di servizio onorario con la P.A., dia luogo - sotto il profilo della ingiustificata identita' di trattamento di situazioni diverse - a violazione del principio di eguaglianza. Posto che una mera diversita' di posizioni e funzioni non comporta necessaria diversita' di una disciplina intesa - come quella in questione - alla salvaguardia di interessi fondamentali dello Stato, va infatti considerato che il trattamento omogeneo delle due categorie e' stato determinato dalla legge razionalmente, perche' identiche sono finalita' e mezzi di tutela rispetto alla pericolosita' eventuale di comportamenti decisionali ed operativi potenzialmente pregiudizievoli per la P.A. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16). - v. S. nn. 402/1992, 407/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P:
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte