Sentenza 184/1994 (ECLI:IT:COST:1994:184)
Massima numero 20663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  09/05/1994;  Decisione del  09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20662  22954


Titolo
SENT. 184/94 B. IMPIEGO PUBBLICO - PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA MAFIOSA - DIPENDENTI CONDANNATI PER REATI INDICATI NELL'ART. 15, PRIMO COMMA, L. N. 55 DEL 1990 - EFFETTI - SOSPENSIONE IMMEDIATA DALLE FUNZIONI O DALL'UFFICIO - RITENUTA OPERATIVITA' DELLA NORMA NEI SOLI CONFRONTI DEI DIPENDNETI DEGLI ENTI LOCALI - CONSEGUENTE LAMENTATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDNETI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Riguardo all'ambito di operativita' dell'art. 15, quarto comma septies, l. n. 55 del 1990 - introdotto, a fini di rafforzamento della prevenzione della criminalita' mafiosa, dall'art. 1, l. n. 16 del 1992 - prevedente la sospensione immediata dalle funzioni o dall'ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni condannati per i reati indicati al primo comma dell'articolo stesso, non sussiste la denunciata disparita' di trattamento tra i dipendenti degli enti locali - nei cui confronti soltanto, secondo le ordinanze di rinvio, dovrebbe disporsi la sospensione immediata - e i dipendenti delle amministrazioni statali, che ad avviso dei giudici rimettenti, resterebbero invece soggetti alla meno drastica misura della sospensione cautelare facoltativa di cui agli artt. 91 e 92, d.P.R. n. 3 del 1957. Il riferimento della norma al "personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati" essendo tali enti tutti di carattere locale, chiarisce che la contestata sospensione immediata e' comminata per entrambe le categorie di pubblici dipendenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16). - Cfr. S. nn. 197/1993 e 407/1992 red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte