Ordinanza 185/1994 (ECLI:IT:COST:1994:185)
Massima numero 20804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  09/05/1994;  Decisione del  09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20805


Titolo
ORD. 185/94 A. PROCESSO PENALE - PRONUNCIA SULLA DOMANDA PER RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO - PRECLUSIONE IN CASO DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA EMESSA DOPO LA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE NEI CONFRONTI DELL'ART. 538 COD. PROC. PEN. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
La lamentata preclusione alla pronuncia sul capo civile nel caso di sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado non deriva dalla disposizione dell'art. 538 cod. proc. pen. - secondo cui, quando pronuncia condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno - bensi' dalle specifiche norme (artt. 444, secondo comma, e 448, terzo comma, cod. proc. pen.) che nell'ambito della disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena, dettano la censurata 'regula iuris'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 538 cod. proc. pen.). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte