Ordinanza 185/1994 (ECLI:IT:COST:1994:185)
Massima numero 20805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
09/05/1994; Decisione del
09/05/1994
Deposito del 16/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Massime associate alla pronuncia:
20804
Titolo
ORD. 185/94 B. PROCESSO PENALE - PRONUNCIA SULLA DOMANDA PER RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO - PRECLUSIONE IN CASO DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA EMESSA DOPO LA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 185/94 B. PROCESSO PENALE - PRONUNCIA SULLA DOMANDA PER RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO - PRECLUSIONE IN CASO DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA EMESSA DOPO LA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche nel caso - oggetto dell'attuale questione - di sentenza di applicazione della pena, emessa, ricorrendone i presupposti, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, cosi' come nella ipotesi di sentenza di applicazione della pena consensualmente indicata dalle parti - in relazione alla quale la Corte si pronuncio' su analoga eccezione nella sentenza n. 443 del 1990 - la preclusione posta dagli artt. 448, terzo comma, e 444, secondo comma, cod. proc. pen. alla pronuncia sul capo civile, risulta coerente ai principi generali della materia, secondo cui la decisione del giudice penale sull'azione civile non segue se non ad un pieno accertamento della responsabilita' penale. Peraltro anche nella fattispecie ora in esame - dato che pure per essa, ai sensi dell'art. 444, secondo comma, deve ritenersi inoperante la sospensione del processo civile prevista dall'art. 75, comma terzo, e che il danneggiato dal reato, nello scegliere di esercitare l'azione civile nel processo penale, ne accetta il carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, e' da escludersi che la tutela giudiziaria allo stesso accordata - anche se razionalmente limitata - risulti, a causa della preclusione alla pronuncia sull'azione civile, vanificata. Ne' rileva in contrario che la pronuncia sull'azione civile sia invece prevista (dallo stesso art. 448, terzo comma) quando la sentenza di applicazione della pena e' emessa in sede di impugnazione, in quanto in tal caso (come si afferma anche nella Relazione preliminare) ci si trova in presenza della situazione, del tutto differente, di un accertamento gia' compiuto e di una decisione gia' adottata sul capo civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 448 cod. proc. pen.). - V. S. n. 443/1990, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Anche nel caso - oggetto dell'attuale questione - di sentenza di applicazione della pena, emessa, ricorrendone i presupposti, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, cosi' come nella ipotesi di sentenza di applicazione della pena consensualmente indicata dalle parti - in relazione alla quale la Corte si pronuncio' su analoga eccezione nella sentenza n. 443 del 1990 - la preclusione posta dagli artt. 448, terzo comma, e 444, secondo comma, cod. proc. pen. alla pronuncia sul capo civile, risulta coerente ai principi generali della materia, secondo cui la decisione del giudice penale sull'azione civile non segue se non ad un pieno accertamento della responsabilita' penale. Peraltro anche nella fattispecie ora in esame - dato che pure per essa, ai sensi dell'art. 444, secondo comma, deve ritenersi inoperante la sospensione del processo civile prevista dall'art. 75, comma terzo, e che il danneggiato dal reato, nello scegliere di esercitare l'azione civile nel processo penale, ne accetta il carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, e' da escludersi che la tutela giudiziaria allo stesso accordata - anche se razionalmente limitata - risulti, a causa della preclusione alla pronuncia sull'azione civile, vanificata. Ne' rileva in contrario che la pronuncia sull'azione civile sia invece prevista (dallo stesso art. 448, terzo comma) quando la sentenza di applicazione della pena e' emessa in sede di impugnazione, in quanto in tal caso (come si afferma anche nella Relazione preliminare) ci si trova in presenza della situazione, del tutto differente, di un accertamento gia' compiuto e di una decisione gia' adottata sul capo civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 448 cod. proc. pen.). - V. S. n. 443/1990, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte