Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Inadeguata e contraddittoria motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle norme della Regione Lazio che attribuiscono ai Comuni funzioni e compiti amministrativi in materia di liquidazione di usi civici gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio). (Classif. 112003).
L'accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone una motivazione non implausibile del rimettente sulla sussistenza di un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. Il carattere insufficiente, implausibile e contraddittorio della motivazione sulla rilevanza impedisce di procedere all'esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale e, pertanto, esse devono dichiararsi inammissibili. (Precedenti: S. 50/2014 - mass. 37778; S. 161/2004 - mass. 28488; O. 153/2005 - mass. 29339; O. 282/1998 - mass. 24061).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana in riferimento agli artt. 3, 9, 117, secondo comma, lett. l ed s, e 118 Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Lazio n. 1 del 1986, come modificato dall'art. 4 della legge reg. Lazio n. 6 del 2005, nella parte in cui stabilisce che sono attribuiti ai Comuni le cui collettività sono titolari dei diritti di uso civico le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la liquidazione dei diritti stessi gravanti su terreni privati, i quali, abbiano acquisito carattere edificatorio. Il rimettente non fornisce un'argomentazione, anche solo non implausibile, sulle ragioni giuridiche in base alle quali l'accertamento commissariale di usi civici possa formarsi, all'esito dell'eventuale giudizio di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, pur in presenza di un provvedimento amministrativo di liquidazione degli usi civici non tempestivamente impugnato).