Sentenza 189/1994 (ECLI:IT:COST:1994:189)
Massima numero 20589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  11/05/1994;  Decisione del  11/05/1994
Deposito del 19/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Massime associate alla pronuncia:  20588


Titolo
SENT. 189/94 B. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PIGNORAMENTO - POSSIBILITA' DI ESEGUIRLO, A DISCREZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PROCEDENTE E ANCHE SENZA PROVVEDIMENTO MOTIVATO DAL PRETORE, IN LUOGHI APPARTENENTI A TERZI, IN CUI IL DEBITORE NON ABBIA RESIDENZA ANAGRAFICA MA SOLO DIMORA TEMPORANEA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DOMICILIARE DEL TERZO - INESATTEZZA DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'ambito della procedura di pignoramento, sulla nozione di "casa del debitore", come desumibile dall'art. 513 cod. proc. civ., si e' - con consolidata giurisprudenza condivisa da conforme dottrina - reiteratamente affermato che pure se l'ufficiale giudiziario puo' ricercare le cose da pignorare anche nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si richiede un connotato di "abituale e di tendenziale stabilita'" della cosi' valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il luogo di ubicazione delle cose da pignorare, non essendo sufficiente - come ritenuto del giudice 'a quo' - per l'identificazione del luogo materiale in cui l'ufficiale giudiziario puo' legittimamente procedere, senza autorizzazione del pretore e a sua discrezione, alla apprensione esecutiva, un rapporto meramente precario come quello nascente da una semplice relazione di temporanea dimora, per ragioni di ospitalita' od altre analoghe. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata su tale inesatto presupposto, in riferimento al principio di liberta' domiciliare del terzo, estraneo al titolo esecutivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 13 e 14 Cost., dell'art. 513, primo e secondo comma, cod. proc. civ.). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 14

Altri parametri e norme interposte