Sentenza 250/2021 (ECLI:IT:COST:2021:250)
Massima numero 44427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/11/2021;  Decisione del  10/11/2021
Deposito del 21/12/2021; Pubblicazione in G. U. 22/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44428  44429  44430


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Condizioni - Necessaria applicazione della norma censurata nel giudizio a quo, o influenza della pronuncia costituzionale sul percorso argomentativo del rimettente (nel caso di specie, inammissibilità, per difetto di rilevanza, della disciplina volta alla stabilizzazione di personale precario somministrato presso pubbliche amministrazioni). (Classif. 112005).

Testo
La rilevanza, presupponendo, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale, deve ritenersi sussistente quando la norma della cui legittimità costituzionale il giudice dubiti debba essere applicata nel giudizio a quo per decidere il merito della controversia o una questione processuale o pregiudiziale, oppure quando la decisione della Corte costituzionale comunque influisca sul percorso argomentativo che il rimettente deve seguire per rendere la decisione. (Precedenti: S. 158/2019 - mass. 42419; O. 92/2019 - mass. 42207).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 2