Sentenza 192/1994 (ECLI:IT:COST:1994:192)
Massima numero 20603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/05/1994;  Decisione del  11/05/1994
Deposito del 19/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 192/94. REGIONE PUGLIA - SANITA' PUBBLICA - SERVIZI PSICHIATRICI - PERSONALE UTILIZZATO AI SENSI DELL'ART. 64, L. N. 833 DEL 1978 E DELLA L. REGIONALE N. 72 DEL 1980 - INQUADRAMENTO DIRETTO NEI RUOLI NOMINATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - REQUISITI DI ANZIANITA' E 'STATUS GIURIDICO' - DETERMINAZIONE - LAMENTATA DIFFORMITA' DA QUELLI PREVISTI DALL'ART. 1, L. N. 207 DEL 1985 E DALL'ART. 40, D.P.R. N. 384 DEL 1990, CON CONSEGUENTE ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA, DI MERA ATTUAZIONE, ATTRIBUITA ALLA REGIONE IN MATERIA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Posto che, secondo quanto gia' chiarito dalla Corte, la competenza delle regioni in materia di 'status' giuridico del personale delle u.s.l. e di requisiti fissati dalla normativa statale (l. n. 207 del 1985) per il suo inquadramento diretto in ruolo, e' circoscritta ad una potesta' legislativa di attuazione, non puo' dirsi - come sostenuto dal ricorrente - che l'articolo unico della l. reg. Puglia, riappr. il 21 dicembre 1993, il quale individua il personale dei servizi psichiatrici cui applicare il beneficio della immissione diretta nei ruoli nominativi regionali, superi i limiti di tale potesta' consentendo, nella sua formulazione, in difformita' da quanto previsto dall'art. 1, l. statale n. 207 del 1985, di ricomprendere tra di esso i soggetti con rapporto convenzionato, per i quali e' richiesta una anzianita' di servizio maggiore (v. art. 3, l. n. 207 del 1985, cit.). La riproduzione, da parte della legge regionale, dei requisiti essenziali ('status' giuridico e anzianita' di servizio) menzionati dalla predetta norma statale ed il rinvio generale ad essa per quanto altro non previsto, sono infatti elementi sufficienti da escludere, in base agli ordinari canoni ermeneutici, la asserita difformita'. Tantomeno rileva che sia consentita l'immissione di figure professionali (ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio-sanitario specializzato) non piu' presenti nominalmente, - per effetto dell'art. 40, d.P.R. n. 384 del 1990 - nell'ordinamento statale, essendo la normativa regionale in esame emanata ad integrazione della precedente l. n. 34 del 1990, concernente, a sua volta, in attuazione della medesima l. n. 207 del 1985, personale in servizio in anni passati. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, ultimo comma, Cost., dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, l. reg. Puglia riappr. il 21 dicembre 1993). - Su altra norma di legge della Regione Puglia in materia, riconosciuta illegittima per difformita' - in quel caso sussistente - dalla legge statale n. 207 del 1985, v. S. n. 342/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte