Sentenza 193/1994 (ECLI:IT:COST:1994:193)
Massima numero 20597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
11/05/1994; Decisione del
11/05/1994
Deposito del 19/05/1994; Pubblicazione in G. U. 25/05/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 193/94. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - OMESSO ADEGUAMENTO DELLA MISURA DELL'INDENNITA' A QUELLA PREVISTA PER GLI INVALIDI DI GUERRA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 193/94. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDI CIVILI - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - OMESSO ADEGUAMENTO DELLA MISURA DELL'INDENNITA' A QUELLA PREVISTA PER GLI INVALIDI DI GUERRA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche se la disciplina dell'indennita' di accompagnamento ha subito piu' volte modifiche, non puo' dirsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere, nella determinazione della stessa, per gli invalidi di guerra, norme piu' favorevoli di quelle stabilite per gli invalidi civili. Pur essendo fuori discussione che l'indennita' di accompagnamento consiste in una particolare provvidenza, in favore di soggetti non autosufficienti, con una sua specifica natura e finalita', anche riguardo ad essa - come per le altre erogazioni (assegno integrativo, pensione) per cui la Corte in passato si e' pronunciata - il trattamento differenziato fra invalidi civili e invalidi di guerra deve, infatti, ritenersi giustificato e legittimato dall'obiettiva diversita' dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa agli artt. 1 della legge n. 18 del 1980, e alla legge n. 508 del 1988, nelle parti in cui non prevedono, anche per gli invalidi civili, l'erogazione di un'indennita' di accompagnamento di misura pari a quella prevista per gli invalidi di guerra. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e della legge 21 novembre 1988, n. 588). - Sul fondamento del trattamento differenziato riservato agli invalidi di guerra, v. S. n. 113/1968 e O. n. 487/88. Su altre questioni riguardanti l'indennita' di accompagnamento v. inoltre S. nn. 346/1989 e 88/1993. red.: S.E. rev.: S.P.
Anche se la disciplina dell'indennita' di accompagnamento ha subito piu' volte modifiche, non puo' dirsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere, nella determinazione della stessa, per gli invalidi di guerra, norme piu' favorevoli di quelle stabilite per gli invalidi civili. Pur essendo fuori discussione che l'indennita' di accompagnamento consiste in una particolare provvidenza, in favore di soggetti non autosufficienti, con una sua specifica natura e finalita', anche riguardo ad essa - come per le altre erogazioni (assegno integrativo, pensione) per cui la Corte in passato si e' pronunciata - il trattamento differenziato fra invalidi civili e invalidi di guerra deve, infatti, ritenersi giustificato e legittimato dall'obiettiva diversita' dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa agli artt. 1 della legge n. 18 del 1980, e alla legge n. 508 del 1988, nelle parti in cui non prevedono, anche per gli invalidi civili, l'erogazione di un'indennita' di accompagnamento di misura pari a quella prevista per gli invalidi di guerra. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e della legge 21 novembre 1988, n. 588). - Sul fondamento del trattamento differenziato riservato agli invalidi di guerra, v. S. n. 113/1968 e O. n. 487/88. Su altre questioni riguardanti l'indennita' di accompagnamento v. inoltre S. nn. 346/1989 e 88/1993. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte