Sentenza 197/1994 (ECLI:IT:COST:1994:197)
Massima numero 20602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  12/05/1994;  Decisione del  12/05/1994
Deposito del 26/05/1994; Pubblicazione in G. U. 01/06/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 197/94. GUARDIA DI FINANZA - VICEBRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA - STATO GIURIDICO - APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CESSAZIONE DELLA FERMA VOLONTARIA O DELLA RAFFERMA - DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA - OMESSA PREVISIONE - IRRAZIONALITA' E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A INFRAZIONI PER CUI E' PREVISTA LA PERDITA DEL GRADO - INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' in contrasto con il principio di eguaglianza, anche nel suo aspetto di razionalita', oltre che con il principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, che nella disciplina dello stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, contenuta nella legge n. 833 del 1961, per quanto attiene alle infrazioni disciplinari, mentre per quelle per cui e' prevista la perdita del grado e' richiesto, obbligatoriamente, il deferimento alla Commissione di disciplina - davanti alla quale l'interessato puo' farsi assistere da un difensore - per quelle che comportano la cessazione della ferma volontaria per motivi disciplinari, investire o meno la Commissione rientra nel potere discrezionale del Comandante generale che irroga la sanzione. Non sussistono infatti nell'ordinamento militare ragioni particolari che per tale specie di illeciti - considerato che anche per essi, non diversamente a quelli colpiti con la perdita del grado, all'applicazione della sanzione consegue la risoluzione anticipata del rapporto di servizio - giustifichino la esclusione dalla garanzia di un giusto procedimento disciplinare modulato secondo le regole proprie di quell'ordinamento. Pertanto l'art. 45, primo comma, primo periodo, della legge 3 agosto 1961, n. 833, va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la necessita' del diretto deferimento a Commissione di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole ritenga che al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o della rafferma, indicata alla lettera b) dell'art. 43 stessa legge. - V. S. n. 17/1991, con la quale una identica norma gia' contenuta nell'art. 66, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' stata dichiarata, per le medesime ragioni, costituzionalmente illegittima. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte