Sentenza 198/1994 (ECLI:IT:COST:1994:198)
Massima numero 20892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
12/05/1994; Decisione del
12/05/1994
Deposito del 26/05/1994; Pubblicazione in G. U. 01/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 198/94. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - VERBALI DI PROVE (NELLA SPECIE, PERIZIA) ASSUNTE IN INCIDENTE PROBATORIO IN ALTRO PROCEDIMENTO - AMMESSA ACQUISIZIONE ANCHE SENZA IL CONSENSO DELLE PARTI I CUI DIFENSORI NON ABBIANO PARTECIPATO ALL'INCIDENTE PROBATORIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - LIMITI DI APPLICABILITA' DELLA NORMA IN BASE A "INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE" - EFFICACIA DELL'ACQUISIZIONE SOLO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AL MOMENTO DELL'INCIDENTE PROBATORIO NON ANCORA SOTTOPOSTI AD INDAGINI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 198/94. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - VERBALI DI PROVE (NELLA SPECIE, PERIZIA) ASSUNTE IN INCIDENTE PROBATORIO IN ALTRO PROCEDIMENTO - AMMESSA ACQUISIZIONE ANCHE SENZA IL CONSENSO DELLE PARTI I CUI DIFENSORI NON ABBIANO PARTECIPATO ALL'INCIDENTE PROBATORIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - LIMITI DI APPLICABILITA' DELLA NORMA IN BASE A "INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE" - EFFICACIA DELL'ACQUISIZIONE SOLO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AL MOMENTO DELL'INCIDENTE PROBATORIO NON ANCORA SOTTOPOSTI AD INDAGINI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Secondo una 'ratio decidendi' identica a quella che e' a base della sentenza n. 181 del 1994 - pronunciata, riguardo alla non utilizzabilita', nel dibattimento, delle prove assunte in incidente probatorio nello stesso processo, nei confronti degli imputati i cui difensori non vi abbiano partecipato, sull'art. 403 cod. proc. pen. - la disposizione dell'art. 238, primo comma, st. cod., nel testo novellato dall'art. 3, primo comma, del d.l. n. 306 del 1992 (conv. in legge n. 356 del 1992) in virtu' della quale, anche senza il consenso delle parti - richiesto invece nel testo originario dell'articolo - e' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, se si tratta di prove (nella specie, perizia) assunte in incidente probatorio, va interpretata in un senso che la ancori all'osservanza della "salvaguardia del contraddittorio, espressione del piu' generale diritto di difesa", con la conseguenza che la stessa, in tanto potra' ricevere applicazione, pure di fronte ad una prova assunta con incidente probatorio senza la presenza del difensore, in quanto i soggetti nei cui confronti la prova dovra' essere utilizzata, non essendo stati raggiunti da indizi di colpevolezza, non potessero ancora assumere, al momento dell'incidente probatorio, la qualita' di persone sottoposte alle indagini. Cosi' interpretata, la norma non lede i parametri in riferimento ai quali e' stata censurata dal giudice 'a quo', non potendo certo affermarsi l'irragionevolezza di una diversita' di trattamento fra colui che abbia assunto la qualita' di persona sottoposta alle indagini e colui che, invece, non sia stato ancora come tale identificato, e non potendo l'anche invocato diritto di difesa - secondo la costante giurisprudenza della Corte - riferirsi a un soggetto che non sia stato raggiunto da indizi di responsabilita'. Va comunque rimarcato che la qualita' di persona sottoposta alle indagini non deve discendere dalle valutazioni soggettive dell'organo inquirente, dipendendo essa da dati oggettivi spesso agevolmente riscontrabili sulla base degli atti, e che non possono certo ritenersi preclusi ne' il diritto della parte di richiedere e di conseguire la rinnovazione della prova, ne' il potere del giudice di disporre, laddove la prova sia (come nel caso di specie) assumibile d'ufficio, la rinnovazione del dibattimento, pur in assenza di richiesta di parte. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 238, primo comma, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - Cfr., oltre a S. n. 181/1994 (gia' citata nel testo), S. nn. 559/1990, 74/1991, 436/1990, 254/1992 e 241/1992. red.: S.P.
Secondo una 'ratio decidendi' identica a quella che e' a base della sentenza n. 181 del 1994 - pronunciata, riguardo alla non utilizzabilita', nel dibattimento, delle prove assunte in incidente probatorio nello stesso processo, nei confronti degli imputati i cui difensori non vi abbiano partecipato, sull'art. 403 cod. proc. pen. - la disposizione dell'art. 238, primo comma, st. cod., nel testo novellato dall'art. 3, primo comma, del d.l. n. 306 del 1992 (conv. in legge n. 356 del 1992) in virtu' della quale, anche senza il consenso delle parti - richiesto invece nel testo originario dell'articolo - e' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, se si tratta di prove (nella specie, perizia) assunte in incidente probatorio, va interpretata in un senso che la ancori all'osservanza della "salvaguardia del contraddittorio, espressione del piu' generale diritto di difesa", con la conseguenza che la stessa, in tanto potra' ricevere applicazione, pure di fronte ad una prova assunta con incidente probatorio senza la presenza del difensore, in quanto i soggetti nei cui confronti la prova dovra' essere utilizzata, non essendo stati raggiunti da indizi di colpevolezza, non potessero ancora assumere, al momento dell'incidente probatorio, la qualita' di persone sottoposte alle indagini. Cosi' interpretata, la norma non lede i parametri in riferimento ai quali e' stata censurata dal giudice 'a quo', non potendo certo affermarsi l'irragionevolezza di una diversita' di trattamento fra colui che abbia assunto la qualita' di persona sottoposta alle indagini e colui che, invece, non sia stato ancora come tale identificato, e non potendo l'anche invocato diritto di difesa - secondo la costante giurisprudenza della Corte - riferirsi a un soggetto che non sia stato raggiunto da indizi di responsabilita'. Va comunque rimarcato che la qualita' di persona sottoposta alle indagini non deve discendere dalle valutazioni soggettive dell'organo inquirente, dipendendo essa da dati oggettivi spesso agevolmente riscontrabili sulla base degli atti, e che non possono certo ritenersi preclusi ne' il diritto della parte di richiedere e di conseguire la rinnovazione della prova, ne' il potere del giudice di disporre, laddove la prova sia (come nel caso di specie) assumibile d'ufficio, la rinnovazione del dibattimento, pur in assenza di richiesta di parte. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 238, primo comma, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - Cfr., oltre a S. n. 181/1994 (gia' citata nel testo), S. nn. 559/1990, 74/1991, 436/1990, 254/1992 e 241/1992. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte